Circolare numero 92 del 16-5-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra i chiarimenti sull’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, già illustrato con la circolare n. 29/2002, precisando che il beneficio della maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto spetta anche agli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74%, accertato da INAIL o IPSEMA. Il beneficio è riconosciuto su richiesta dell’interessato o dei superstiti, con documentazione sanitaria/accertativa idonea, ed è valido solo per il servizio prestato dopo il riconoscimento dell’invalidità. Viene inoltre esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno di invalidità dell’AGO, delle gestioni autonome e dei fondi sostitutivi, per i quali non è prevista la percentualizzazione dell’invalidità.
Maggiorazione contributiva per invalidi del lavoro con invalidità superiore al 74%
Art. 80, comma 3, legge n. 388/2000: estensione ai lavoratori infortunati sul lavoro
La circolare interviene sui criteri applicativi della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già oggetto della circolare n. 29 del 30 gennaio 2002. L’obiettivo è chiarire l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio e, in particolare, stabilire se vi rientrino anche gli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74%.
Contenuto del beneficio
La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità superiore al 74% oppure ascritta alle prime quattro categorie della tabella A delle pensioni di guerra sia riconosciuto, a richiesta, un beneficio pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative. La maggiorazione è utilizzabile esclusivamente ai fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva ed è riconoscibile entro il limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
Chiarimenti sull’espressione "invalidi per qualsiasi causa"
Poiché la locuzione legislativa poteva creare dubbi interpretativi, l’Istituto ha richiesto un chiarimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Dicastero del Lavoro ha precisato che il riferimento alla soglia del 74% implica l’esclusione delle prestazioni per le quali non è prevista la percentualizzazione del grado di invalidità. In conseguenza di ciò, il beneficio non può essere concesso ai titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi.
Inclusione degli invalidi del lavoro
Sulla base del parere ministeriale, la circolare afferma invece che rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche gli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74%, purché tale grado sia stato accertato dall’INAIL o dall’IPSEMA. Il riconoscimento è giustificato dal fatto che, per tali soggetti, la percentuale di invalidità è effettivamente determinata nell’ambito del relativo sistema assicurativo.
Domanda e documentazione necessaria
Il beneficio non opera automaticamente, ma richiede una apposita istanza da parte dell’interessato o, in caso di decesso, dei superstiti. Alla domanda deve essere allegato il documento rilasciato dall’INAIL o dall’IPSEMA comprovante il grado di invalidità superiore al 74%.
Decorrenza e limiti di computo
La circolare ribadisce quanto già indicato nella n. 29/2002: la maggiorazione può essere riconosciuta solo per i periodi di servizio effettivo svolti successivamente al riconoscimento dello stato di invalidità nella misura prevista dalla legge. Non sono quindi valorizzabili i periodi precedenti all’accertamento dell’invalidità.
Punti principali
Riferimento normativo e oggetto del beneficio
La circolare richiama l’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce, su richiesta, due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, fino a un massimo di cinque anni. Il beneficio è utile solo ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Soggetti destinatari del chiarimento
Dopo i chiarimenti ministeriali, la platea dei destinatari include, oltre ai sordomuti e agli invalidi civili con invalidità superiore al 74% o ascritti alle prime quattro categorie della tabella A delle pensioni di guerra, anche gli invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 74% accertato dall’INAIL o dall’IPSEMA.
Soggetti esclusi
Il beneficio non spetta ai titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi, poiché per tali prestazioni non è prevista la rilevazione percentuale del grado di invalidità.
Modalità di accesso e documentazione
L’attribuzione del beneficio è subordinata alla presentazione di una specifica domanda da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata dal documento rilasciato dall’INAIL o dall’IPSEMA attestante il grado di invalidità richiesto.
Limiti temporali del riconoscimento
Come già chiarito con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2002, la maggiorazione è riconosciuta soltanto per gli anni di servizio effettivamente svolti dopo il riconoscimento dello stato di invalidità nella misura prevista dalla legge.
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