Sentenza n. 5183/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7618/2023, RG n. 9381/2023, resa in data 14 dicembre 2023 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’UAT Napoli a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente, per un importo nominale di 500 euro annui per tre anni scolastici, ma il Ministero non aveva provveduto all’adempimento. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il passaggio in giudicato è stato documentato mediante certificazione della Corte di appello di Napoli. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza all’erogazione di quanto riconosciuto dal giudice ordinario. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i sessanta giorni successivi alla richiesta dell’interessato. Il compenso del Commissario, quantificato in 500 euro, è stato posto a carico del Ministero. È stata inoltre accolta la richiesta di applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., mediante condanna al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato: il periodo decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l’adempimento spontaneo oppure, se anteriore, con la scadenza del termine assegnato per adempiere, momento dal quale l’interessato deve attivarsi per l’insediamento del Commissario. Il TAR ha precisato che in sede di ottemperanza possono essere riconosciute le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo e agli atti necessari per introdurre il giudizio di ottemperanza, mentre non sono riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di costi derivanti dalla libera scelta di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di danaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro quale misura coercitiva per il ritardo o l’inosservanza successiva del giudicato. Nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, per il periodo individuato in motivazione.
artt. 112 ss. c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una pronuncia del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso affinché emerga l’inadempimento rilevante ai fini dell’azione di ottemperanza.
art. 474 ss. c.p.c.
procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.
Le spese relative agli atti di precetto appartengono all’esecuzione forzata civile e non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore abbia scelto quest’ultimo strumento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non vi abbia dato attuazione, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, delle circostanze documentate dal ricorrente, tra cui il passaggio in giudicato e l’inadempimento, consente di ritenere provata la persistente inesecuzione del titolo giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’attuazione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto se funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o all’introduzione del giudizio di ottemperanza; restano escluse le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla scelta di strumenti diversi dall’ottemperanza.
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