Ordinanza n. 466/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - per quanto di ragione, della graduatoria definitiva (doc. 1) emanata dall'Accademia di Belle Arti di Firenze con nota prot. 6685/2025 del 29/9/2025 all'esito della selezione pubblica regolata dal bando adottato con avviso prot. n. 8066/2024 del 9/12/2024 (doc. 2) e finalizzata al reclutamento di un docente di prima fascia per la disciplina “ABST58 - Teoria della percezione e psicologia della forma”; - per quanto di ragione, di tutti i verbali della commissione giudicatrice (numerati da 1 ad 5) (docc. 3-7); - per quanto di ragione, dei decreti di rettifica e/o annullamento in autotutela assunti, rispettivamente, con provvedimenti del Direttore dell'Accademia prot. n. 4838/2025 del 1°/7/2025 (doc. 12), prot. 4901/2025 del 3/7/2025 (doc. 13), prot. 5348/2025 del 18/7/2025 (doc. 14); - per quanto di ragione, degli atti sconosciuti con cui l'Accademia ha individuato la Prof.ssa Vittoria Broggini come destinataria dell'incarico di docenza e del connesso sconosciuto contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - per quanto di ragione ed ove occorra, del bando regolativo della procedura (doc. 2) nella parte in cui venisse interpretato nel senso di ritenere il servizio di cui il candidato si sia giovato quale requisito specifico di ammissione (art. 2, comma 3, lett. b) valutabile anche quale titolo di servizio ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. A; - per quanto di ragione ed ove occorra, del D.M. n. 180/2023 (doc. 8) nella parte in cui venisse interpretato nel senso di ritenere il servizio di cui il candidato si sia giovato quale requisito specifico di ammissione valutabile anche quale titolo di servizio; - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva, verbali della commissione, provvedimenti di rettifica o annullamento in autotutela e atti di individuazione della vincitrice e di conferimento dell'incarico nella selezione per docente di prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per il reclutamento di un docente di prima fascia nella disciplina ABST58, contestando, per quanto di ragione, la graduatoria definitiva, i verbali della commissione, i provvedimenti di rettifica o annullamento in autotutela, l'individuazione della vincitrice e il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ha inoltre censurato il bando e il D.M. n. 180/2023 nella parte in cui fossero interpretati nel senso di consentire che il servizio utilizzato come requisito specifico di ammissione fosse valutato anche quale titolo di servizio. In sede cautelare il ricorrente ha depositato una memoria il 19 gennaio 2026; la controinteressata ne ha eccepito la tardività ai sensi dell'art. 55, comma 5, secondo periodo, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto tardiva la memoria depositata dal ricorrente, perché oltre il termine previsto dall'art. 55, comma 5, secondo periodo, c.p.a. Quanto al merito cautelare, ha rilevato che la procedura si era conclusa e che la vincitrice aveva preso servizio dal 3 novembre 2025. Ha ritenuto che le questioni controverse, in particolare quella relativa alla legittimità del D.M. n. 180/2023, dovessero essere approfondite nella fase di merito e che le controdeduzioni della controinteressata fossero sufficienti a escludere, allo stato, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora necessari per la sospensione. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 30 giugno 2026 e ha rinviato la liquidazione delle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie difensive nella fase cautelare deve essere rispettato; la memoria depositata oltre tale termine è tardiva e non può essere utilmente considerata.
D.M. n. 180/2023
La questione relativa alla sua legittimità, con riguardo alla possibile duplice valutazione del servizio quale requisito di ammissione e titolo di servizio, è stata ritenuta meritevole di approfondimento nella fase di merito, senza decisione cautelare definitiva.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del processo amministrativo, la memoria depositata oltre il termine previsto dall'art. 55, comma 5, secondo periodo, c.p.a. è tardiva e non può essere utilizzata per sostenere la domanda cautelare.
- Quando la procedura selettiva si è conclusa e il vincitore ha già preso servizio, la concessione della tutela cautelare richiede comunque la dimostrazione concreta del fumus boni iuris e del periculum in mora; la sola pendenza dell'impugnazione non li rende sussistenti.
- Se le questioni di legittimità degli atti di una procedura selettiva, o della disciplina regolatrice della procedura, necessitano di approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può rinviarne l'esame alla fase di merito e respingere la sospensione in assenza dei presupposti cautelari.
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