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Sentenza

Sentenza n. 486/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 226/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 288/2024 del Tribunale di Macerata Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.04.2025, notificata il 09.04.2025 e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione, passata in giudicato e recante il riconoscimento del diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, con condanna al pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati e di parte delle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al titolo. L'Amministrazione si è costituita con una memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando l'assenza di contestazioni sull'obbligo di pagamento e sull'azionabilità della pretesa. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari e con eventuale delega a un funzionario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente nella sentenza del giudice del lavoro da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna dell'Amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • L'Amministrazione che non abbia eseguito un giudicato recante una condanna al pagamento deve darvi integrale esecuzione, salvo provare l'avvenuto pagamento o dedurre specifiche ragioni ostative; una costituzione meramente formale, priva di contestazioni, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli i poteri necessari per l'integrale esecuzione del giudicato.
  • La parte pubblica che risulti inadempiente al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza è condannata alle spese del relativo processo, anche quando si costituisca senza svolgere una contestazione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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