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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34821/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata nel 2019, riferita a un credito erariale di euro 110.988,82 derivante da cartella relativa a imposte dirette e IVA 2006. Il giudice di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente, dichiarando la nullità dell'intimazione del 2019 perché riteneva non provata la rituale notifica della cartella presupposta, in particolare per l'assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità temporanea. Nondimeno, la stessa sentenza aveva anche affermato che il credito non era prescritto, ritenendo valida la notifica di una precedente intimazione del 2016, considerata atto interruttivo. Con il ricorso per cassazione gli enti impositori hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, poiché la CTR avrebbe da un lato negato la prova della notifica della cartella e dall'altro valorizzato la precedente intimazione del 2016; 2) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la mancata impugnazione dell'intimazione del 2016 avrebbe precluso al contribuente di far valere vizi degli atti prodromici nel giudizio contro l'intimazione del 2019; 3) vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla prova della notifica della cartella sottostante. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, affermando che la sentenza di merito conteneva due rationes decidendi autonome e sufficientemente comprensibili, che l'impugnazione dell'intimazione del 2016 era una facoltà e non un onere e che non vi era omesso esame del fatto storico della notifica della cartella, comunque valutato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso delle amministrazioni finanziarie. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata, ritenendo che la motivazione, pur articolata su più profili, fosse logicamente intelligibile e non intrinsecamente contraddittoria, perché la ritenuta invalidità della notifica della cartella presupposta era logicamente compatibile con la diversa affermazione di non intervenuta prescrizione del credito. Ha poi confermato che l'intimazione di pagamento del 2016, pur non impugnata, non aveva reso irretrattabile la pretesa tributaria, poiché l'impugnazione degli atti non espressamente inclusi nell'art. 19 d.lgs. 546/1992 è una facoltà e non un onere; pertanto, il contribuente poteva contestare nel 2019 anche i vizi degli atti prodromici. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché la doglianza riguardava elementi istruttori e non l'omesso esame del fatto storico della notificazione della cartella, fatto che il giudice di merito aveva comunque considerato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza; nel caso concreto la Corte esclude che la motivazione del giudice di merito integri un vizio di nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per la dedotta violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992; la Corte respinge la censura.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non include l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama per il requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma evocata per la struttura e sufficienza della motivazione.

  • artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. 546/1992

    Richiamati dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza tributaria di merito.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    L'impugnazione di atti non espressamente indicati come impugnabili è facoltativa e non obbligatoria; la mancata impugnazione non cristallizza la pretesa tributaria.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per interpretare la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Menionato nel dispositivo finale in relazione agli oneri processuali.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta un mero difetto di sufficienza o una diversa lettura delle prove.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorrente deve impugnarle tutte, altrimenti il ricorso è destinato a fallire.
  • Nel processo tributario, l'elencazione degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 va letta in senso estensivo: anche gli atti non espressamente tipizzati sono impugnabili se portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata.
  • L'impugnazione di un atto prodromico non espressamente ricompreso nell'art. 19 d.lgs. 546/1992 è una facoltà e non un onere; la sua mancata contestazione non rende intangibile la pretesa fiscale, che può essere successivamente contestata con l'impugnazione dell'atto tipico successivo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli elementi di prova o di argomenti difensivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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