Tribunale, Ordinanza T-328/21
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 maggio 2022. — Airoldi Metalli SpA contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese – Atto che impone un dazio antidumping definitivo – Importatore – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità. — Causa T-328/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara irricevibile il ricorso con cui Airoldi Metalli chiedeva l’annullamento di un regolamento antidumping definitivo sugli estrusi in alluminio cinesi. La Corte rileva che il regolamento impugnato comporta misure di esecuzione da parte delle autorità doganali nazionali, anche nel sistema elettronico del codice doganale dell’Unione. Poiché l’atto è dunque munito di misure di esecuzione, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di esserne individualmente interessata, circostanza che non è stata accertata.
Rinvio all’ammissibilità del ricorso dell’importatore contro un regolamento antidumping: il Tribunale verifica se il dazio definitivo impugnato comporti misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
La questione giuridica
Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese, sia un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione nei confronti dell’importatore ricorrente, e dunque sia direttamente impugnabile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE senza dover dimostrare un’incidenza individuale.
Principio di diritto
Un regolamento antidumping definitivo che impone dazi da riscuotere dagli Stati membri comporta, nei confronti dell’importatore debitore, misure di esecuzione costituite dalla determinazione, contabilizzazione e notifica dell’obbligazione doganale da parte delle autorità doganali nazionali; l’automatizzazione della procedura doganale elettronica non elimina tale necessità. Ne consegue che l’importatore non può avvalersi dell’esenzione dall’onere di dimostrare l’incidenza individuale prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, e il ricorso è irricevibile se tale incidenza non è provata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base antidumping
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546
- Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione)
- Articoli 6, paragrafo 1, 44, 101, paragrafo 1, 102 e 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario del 1992)
- Articoli 217, 221 e 243-245 del regolamento (CEE) n. 2913/92
Dazio antidumping definitivo sugli estrusi in alluminio e ricevibilità del ricorso
La pronuncia riguarda un ricorso diretto di annullamento proposto da Airoldi Metalli SpA contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, con cui la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese e ha riscosso definitivamente il dazio provvisorio. Il Tribunale, in sede di esame preliminare dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, si concentra esclusivamente sulla questione dell’accessibilità del giudice dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Contesto processuale e domanda della ricorrente
Airoldi Metalli, in qualità di importatrice del prodotto interessato, chiedeva l’annullamento del regolamento antidumping definitivo. La Commissione eccepiva l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che l’atto impugnato comportasse misure di esecuzione e che, pertanto, la ricorrente dovesse dimostrare anche la propria incidenza individuale.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263, quarto comma, TFUE, relativo alla legittimazione delle persone fisiche e giuridiche contro gli atti regolamentari che le riguardano direttamente e non comportano misure di esecuzione;
- l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base antidumping, secondo cui i dazi antidumping definitivi sono riscossi dagli Stati membri;
- il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, 44, 101, paragrafo 1, 102 e 104, paragrafo 1;
- il precedente codice doganale del 1992, regolamento (CEE) n. 2913/92, con richiamo agli articoli 217, 221 e 243-245.
Ragionamento del Tribunale sulle misure di esecuzione
Il Tribunale ricorda che, per stabilire se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, occorre verificare se esso sia attuato da un ulteriore atto impugnabile dinanzi ai giudici nazionali o al Tribunale, tenendo conto dell’oggetto del ricorso e della posizione del ricorrente. Nel caso degli atti antidumping, la giurisprudenza costante riconosce che i dazi definitivi comportano misure di esecuzione nei confronti degli importatori debitori, consistenti nella determinazione e nella notifica dell’obbligazione doganale da parte delle autorità doganali.
Il Tribunale precisa che, anche sotto il vigore del codice doganale dell’Unione del 2013, tali meccanismi persistono: le autorità doganali determinano l’importo dei dazi, lo contabilizzano e notificano l’obbligazione doganale al debitore. Lo svincolo delle merci può equivalere alla notifica dell’obbligazione soltanto in presenza di corrispondenza tra importo dovuto e importo dichiarato, ma ciò non elimina l’intervento delle autorità nazionali.
Irrilevanza dell’automatizzazione elettronica
La ricorrente sosteneva che la digitalizzazione delle procedure doganali avesse eliminato la necessità di misure di esecuzione. Il Tribunale respinge l’argomento: l’articolo 6, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione prevede scambi informatici tra operatori economici e autorità doganali, ma tale informatizzazione non fa venir meno l’intervento delle autorità nazionali. Anche quando il controllo doganale non è effettuato, rimane comunque un atto dell’autorità doganale, ad esempio l’attribuzione di un codice che consente lo svincolo e l’immissione in libera pratica delle merci.
Il Tribunale osserva inoltre che l’assenza di discrezionalità delle autorità doganali non incide sulla qualificazione dell’atto come atto con misure di esecuzione: il requisito dell’assenza di misure di esecuzione è distinto da quello dell’incidenza diretta. Analogamente, non è possibile ridurre la verifica a una mera circostanza tecnica derivante dall’automatizzazione della procedura.
Possibilità di contestazione dinanzi ai giudici nazionali
Il Tribunale richiama anche l’articolo 44 del codice doganale dell’Unione, che consente di impugnare le decisioni doganali secondo la procedura nazionale e, in tale sede, eccepire l’illegittimità del regolamento antidumping. In questo contesto, i giudici nazionali possono eventualmente sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Decisione e conseguenze
Conclusivamente, il Tribunale afferma che il regolamento impugnato comporta misure di esecuzione nei confronti della ricorrente. Di conseguenza, per rendere ricevibile il ricorso, Airoldi Metalli avrebbe dovuto dimostrare di essere anche individualmente interessata dall’atto. Non avendo superato tale soglia di ammissibilità, il ricorso è stato respinto in quanto irricevibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Principio ricavabile
La sola circostanza che un regolamento antidumping definitivo sia applicato attraverso procedure doganali elettroniche non esclude la presenza di misure di esecuzione: l’intervento delle autorità doganali nazionali resta necessario e rende applicabile il filtro dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. L’importatore che impugni direttamente un tale regolamento deve quindi dimostrare anche l’incidenza individuale, salvo che l’atto non comporti davvero alcuna misura di esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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