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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-718/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022. — Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Trasporto aereo – Misura di sostegno adottata dalla Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Qualità d’interessato – Salvaguardia dei diritti procedurali – Ricevibilità – Orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Misura volta a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato – Principio dell’aiuto “una tantum” – Rilevanza di un aiuto anteriore concesso prima dell’adesione della Romania all’Unione – Serie difficoltà – Obbligo di motivazione. — Causa T-718/20

Giurisprudenza europea62020TJ0718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Wizz Air contro la decisione della Commissione che autorizzava un aiuto per il salvataggio della TAROM. Ha riconosciuto la qualità di interessato della concorrente, ma ha escluso che gli elementi addotti dimostrassero serie difficoltà tali da imporre l’apertura dell’indagine formale. La Commissione poteva ritenere che il prestito fosse giustificato dalla necessità di preservare la connettività regionale e che la condizione dell’aiuto "una tantum" fosse rispettata. La motivazione della decisione è stata ritenuta adeguata.

Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che autorizza un aiuto per il salvataggio della TAROM: ricevibilità dell’azione dell’operatore concorrente, assenza di dubbi sulla compatibilità e obbligo di avvio del procedimento formale.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel non sollevare obiezioni all’aiuto per il salvataggio concesso alla TAROM, abbia commesso errori di valutazione tali da imporre l’avvio del procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE; in particolare: se la misura soddisfacesse la condizione dell’obiettivo di interesse comune, se fosse rispettata la condizione dell’aiuto "una tantum", se vi fossero serie difficoltà istruttorie e se la decisione fosse sufficientemente motivata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che un concorrente del beneficiario è "interessato" e può impugnare una decisione di non sollevare obiezioni per far valere la violazione dei propri diritti procedurali; tuttavia, per ottenere l’annullamento deve dimostrare, con un insieme di indizi concordanti, che la valutazione preliminare della Commissione avrebbe dovuto suscitare dubbi oggettivi sulla compatibilità dell’aiuto. Nel caso della TAROM, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione potesse legittimamente concludere, già in fase preliminare, che il salvataggio perseguiva un obiettivo di interesse comune e rispettava la condizione dell’aiuto "una tantum", poiché la connettività regionale e l’assenza di valide alternative rendevano plausibile il rischio di gravi difficoltà sociali o di fallimento del mercato, mentre l’asserito precedente aiuto per la ristrutturazione non impediva di considerare rispettato il termine decennale degli orientamenti. Non essendo emersi seri dubbi, la Commissione non era tenuta ad avviare il procedimento formale e la decisione era sufficientemente motivata.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999
  • Articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)

Aiuto per il salvataggio della TAROM e impugnazione da parte di Wizz Air

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Wizz Air Hungary Zrt. contro la decisione della Commissione del 24 febbraio 2020, con cui è stato autorizzato, senza avvio del procedimento formale, un aiuto di Stato concesso dalla Romania alla TAROM SA sotto forma di prestito di salvataggio rimborsabile in sei mesi. Il Tribunale esamina sia la ricevibilità dell’azione, in quanto proposta da un concorrente, sia la legittimità sostanziale e procedurale della decisione di non sollevare obiezioni.

Fatti e contenuto della decisione impugnata

La TAROM è una compagnia aerea rumena con attività su rotte nazionali e internazionali, basata sull’aeroporto di Bucarest-Henri Coandă. La Romania ha notificato alla Commissione un prestito di circa 36,66 milioni di euro per coprire il fabbisogno di liquidità della società per sei mesi. La Commissione ha rilevato una grave deteriorazione della situazione finanziaria della TAROM, perdite accumulate per oltre 3,36 miliardi di RON nel periodo 2004-2019 e un ruolo essenziale del trasporto aereo, specie nei collegamenti interni, per la connettività regionale rumena.

La Commissione ha esaminato la misura alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e della compatibilità ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, applicando gli orientamenti del 2014 sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni relative a impresa in difficoltà, obiettivo di interesse comune, adeguatezza, proporzionalità e natura "una tantum" dell’aiuto, concludendo per l’assenza di obiezioni.

Ricevibilità e tutela dei diritti procedurali

Il Tribunale ricorda che una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589 implica implicitamente il mancato avvio del procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Gli interessati, tra cui i concorrenti del beneficiario, possono impugnare tale decisione per far valere la violazione dei loro diritti procedurali.

Wizz Air è stata qualificata come interessata perché concorrente della TAROM nel mercato rumeno del trasporto aereo, con una presenza significativa in termini di capacità e di passeggeri. Il ricorso è quindi ricevibile nella parte in cui mira alla salvaguardia dei diritti procedurali. Il Tribunale precisa però che, per dimostrare la sussistenza di dubbi che avrebbero imposto l’apertura del procedimento formale, il ricorrente può anche far valere argomenti di merito idonei a mostrare l’erroneità della valutazione preliminare della Commissione.

Obiettivo di interesse comune e rischio di serie difficoltà

Il Tribunale esamina la censura secondo cui la Commissione avrebbe svolto un esame insufficiente delle condizioni di cui ai punti 43 e 44 degli orientamenti, relative al fatto che l’aiuto debba essere volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere un fallimento del mercato. Viene chiarito che lo Stato membro non deve provare con certezza il verificarsi delle conseguenze negative, ma soltanto che esse rischiano di verificarsi: l’analisi è necessariamente prospettica.

Nel merito, il Tribunale conferma che la Commissione poteva considerare importante il servizio fornito dalla TAROM per la connettività regionale e nazionale, anche in assenza di un mercato ampio o di una quota di mercato elevata. L’assenza di alternative valide, dovuta al cattivo stato delle infrastrutture stradali e ferroviarie, e l’improbabilità che i concorrenti rilevassero rapidamente tutti i collegamenti esclusivi della TAROM giustificavano la conclusione circa il rischio di gravi difficoltà sociali o di un grave fallimento del mercato.

Le contestazioni di Wizz Air sulla sostituibilità dei collegamenti, sull’eccesso di capacità e sulla scarsa quota nei segmenti internazionali sono state respinte perché non supportate da elementi idonei a dimostrare che la Commissione disponesse, o avrebbe dovuto disporre, di indizi contrari tali da imporre un approfondimento istruttorio.

Condizione dell’aiuto "una tantum" e precedente aiuto per la ristrutturazione

La seconda grande censura riguardava la violazione della regola dell’aiuto "una tantum" di cui ai punti 70 e 71 degli orientamenti. Wizz Air sosteneva che la TAROM avesse già beneficiato di un aiuto per la ristrutturazione con attuazione protrattasi fino al 2019, e che dunque la Commissione dovesse considerare non rispettato il termine decennale.

Il Tribunale distingue nettamente tra data di concessione dell’aiuto, attuazione dell’aiuto e attuazione del piano di ristrutturazione. Richiamando la giurisprudenza, afferma che l’aiuto si considera concesso quando il diritto all’assistenza è attribuito al beneficiario, non quando avviene il trasferimento materiale delle risorse. Poiché il precedente aiuto risaliva a decisioni del governo rumeno tra il 1997 e il 2003, autorizzate dal Consiglio della concorrenza nel 2004, il termine di dieci anni doveva essere calcolato a partire da tali date, e non dalle successive esecuzioni delle garanzie o conversioni di debiti.

Il Tribunale respinge anche l’idea che l’esecuzione del vecchio aiuto fino al 2019 equivalga alla prosecuzione del piano di ristrutturazione: il piano di ristrutturazione, secondo gli orientamenti, riguarda le misure di riorganizzazione e risanamento dell’impresa, ed è concettualmente distinto dall’attuazione finanziaria dell’aiuto. Inoltre, la tesi basata sulla natura di aiuto "esistente" del precedente sostegno non incide sulla valutazione della misura impugnata, poiché la Commissione non si è fondata su tale qualificazione per decidere la compatibilità del nuovo aiuto.

Obbligo di motivazione

Wizz Air denunciava anche una motivazione insufficiente, in particolare sulla rilevanza della TAROM per la Romania, sulle quote di mercato, sulla riproducibilità dei servizi e sull’applicazione dell’aiuto "una tantum". Il Tribunale richiama il principio secondo cui, nelle decisioni adottate al termine dell’esame preliminare, la Commissione deve esporre solo le ragioni per cui non sussistono serie difficoltà.

Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sufficiente: la decisione indicava le ragioni per cui la TAROM era importante per la connettività regionale, descriveva perché i concorrenti difficilmente avrebbero potuto sostituirla rapidamente, e spiegava perché il precedente aiuto per la ristrutturazione non faceva venir meno la conformità alla regola dell’aiuto "una tantum". Non era necessario, secondo il Tribunale, indicare ulteriori quote di mercato o sviluppare più ampiamente profili che non erano decisivi per la compatibilità della misura.

Dispositivo e principio applicato

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Wizz Air alle spese. In sostanza, ha ritenuto che la Commissione disponesse di elementi sufficienti per concludere, senza avviare il procedimento formale, che il prestito di salvataggio alla TAROM fosse compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto idoneo a prevenire gravi difficoltà sociali e un fallimento del mercato, nel contesto della connettività aerea rumena.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto aereolegittimazione ad agireobbligo di motivazioneprocedimento di controllo degli aiuti di stato

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