Corte di giustizia, Sentenza C-453/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 maggio 2022. — CityRail a.s. contro Správa železnic. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Criteri strutturali e funzionali – Esercizio di funzioni giudiziarie o amministrative – Direttiva 2012/34/UE – Articoli 55 e 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico del settore ferroviario – Autorità di controllo settoriale indipendente – Legittimazione ad agire d’ufficio – Potere di imporre sanzioni – Decisioni che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-453/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Grande Sezione dichiara irricevibile il rinvio pregiudiziale proposto dall'organismo ceco di regolamentazione dell'accesso alle infrastrutture di trasporto. La Corte ritiene che, nel procedimento principale, tale organismo svolgesse funzioni amministrative di vigilanza e regolazione del settore ferroviario, non funzioni giurisdizionali. Non basta, per l'accesso all'articolo 267 TFUE, che l'organo sia indipendente, stabile e decida in modo contraddittorio: conta la natura concreta della funzione esercitata nel caso di specie.
Ricevibilità del rinvio pregiudiziale proposto da un organismo di regolamentazione ferroviaria ceco: qualificazione dell'organo come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e natura amministrativa delle sue funzioni nel procedimento principale.
La questione giuridica
Se l'organismo di regolamentazione nazionale del settore ferroviario ceco possa essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE, tenuto conto dei criteri strutturali e funzionali, e quindi se possa validamente proporre un rinvio pregiudiziale; in via sostanziale, il giudice di rinvio chiedeva inoltre l'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2012/34/UE su infrastruttura ferroviaria, impianti di servizio, canoni e carattere vincolante delle regole del prospetto informativo della rete.
Principio di diritto
Un organismo di regolamentazione nazionale del settore ferroviario istituito ai sensi degli articoli 55 e 56 della direttiva 2012/34/UE non è automaticamente una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE solo perché è indipendente e applica norme giuridiche: occorre verificare se, nel procedimento concreto, eserciti funzioni giurisdizionali e non amministrative. Quando l'organismo può agire d'ufficio, svolge attività di vigilanza e controllo del mercato, può infliggere sanzioni, e le sue decisioni sono soggette a ricorso dinanzi a un giudice e lo stesso organismo può essere parte convenuta o presentare osservazioni nel giudizio di impugnazione, esso esercita funzioni amministrative; di conseguenza, il rinvio pregiudiziale da esso proposto è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Direttiva 2012/34/UE
- Direttiva (UE) 2016/2370
- Articolo 55 della direttiva 2012/34/UE
- Articolo 56 della direttiva 2012/34/UE
- Allegati I, II e IV della direttiva 2012/34/UE
Ricevibilità del rinvio pregiudiziale dell'organismo ceco di regolamentazione ferroviaria
La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, organismo di regolamentazione nazionale del settore ferroviario della Repubblica ceca, nell'ambito di una controversia tra l'impresa ferroviaria CityRail e il gestore dell'infrastruttura Správa železnic, con intervento di ČD Cargo. La Corte non entra nel merito delle questioni interpretative sulla direttiva 2012/34/UE, perché verifica anzitutto la ricevibilità del rinvio ai sensi dell'articolo 267 TFUE.
Fatti e procedimento principale
CityRail contestava dinanzi all'organismo di regolamentazione alcune condizioni contenute nel prospetto informativo della rete predisposto da Správa železnic per l'accesso a determinati impianti dal 1° aprile 2020. L'organismo dubitava della conformità di tali condizioni alla direttiva 2012/34/UE e ha quindi sospeso il procedimento per rivolgere quattro quesiti pregiudiziali alla Corte, relativi, tra l'altro:
- alla qualificazione dei luoghi di carico e scarico come infrastruttura ferroviaria o impianti di servizio;
- alla possibilità per il gestore di modificare in qualsiasi momento i canoni di utilizzo;
- all'opponibilità della direttiva 2012/34/UE a Správa železnic;
- al carattere discriminatorio di regole del prospetto informativo della rete contrastanti con il diritto dell'Unione.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 267 TFUE, sulla nozione di giurisdizione e sul rinvio pregiudiziale;
- l'articolo 288 TFUE, evocato dal giudice del rinvio;
- la direttiva 2012/34/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370;
- il considerando 76 della direttiva 2012/34/UE;
- gli articoli 3, 55 e 56 della direttiva 2012/34/UE;
- gli allegati I, II e IV della direttiva 2012/34/UE.
Criteri per qualificare un organo come "giurisdizione"
La Corte ribadisce la giurisprudenza costante secondo cui, per stabilire se un organo nazionale sia una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE, occorre considerare un insieme di elementi strutturali: base legale, permanenza, obbligatorietà della giurisdizione, contraddittorio, applicazione di norme giuridiche e indipendenza. Tuttavia, questi criteri non bastano da soli: è necessario anche verificare che l'organo eserciti, nel caso concreto, funzioni giurisdizionali e non amministrative.
La Corte sottolinea che:
- un'autorità amministrativa indipendente può non essere una giurisdizione se esercita controllo settoriale e vigilanza di mercato, attività essenzialmente amministrative;
- la possibilità di avviare procedimenti d'ufficio e di infliggere sanzioni è un indice di natura amministrativa;
- è rilevante anche il fatto che le decisioni dell'organo siano impugnabili davanti a un giudice e che l'organo possa intervenire nel successivo giudizio come convenuto o con osservazioni.
Ruolo degli articoli 55 e 56 della direttiva 2012/34/UE
La Corte legge gli articoli 55 e 56 della direttiva alla luce del considerando 76. Tali disposizioni impongono agli Stati membri di istituire un organismo di regolamentazione nazionale unico, indipendente e dotato di poteri di controllo, di indagine, di imposizione di sanzioni e di decisione sui reclami dei richiedenti.
Secondo la Corte, questa struttura normativa dimostra che l'organismo di regolamentazione svolge un duplice ruolo:
- sorvegliare, anche d'ufficio, l'applicazione delle regole del settore ferroviario;
- fungere da organo di ricorso per i richiedenti.
Proprio questo cumulo di funzioni conferma, nel sistema della direttiva, la natura amministrativa dell'attività svolta, non quella giurisdizionale.
Applicazione al caso dell'organismo ceco
Nel caso concreto, la Corte osserva che l'organismo ceco:
- poteva avviare d'ufficio il procedimento di controllo della legittimità del prospetto informativo della rete;
- poteva perseguire d'ufficio le irregolarità scoperte nel corso del procedimento;
- operava in un contesto nel quale le sue decisioni erano soggette a ricorso giurisdizionale;
- poteva essere convenuto davanti ai giudici amministrativi oppure presentare osservazioni davanti ai giudici civili.
Per la Corte, questi elementi mostrano che l'organismo non agiva come terzo imparziale chiamato a risolvere una lite in senso giurisdizionale, ma come autorità di regolazione e vigilanza amministrativa. Il fatto che il procedimento principale fosse stato avviato da un richiedente non muta tale qualificazione, poiché ciò che conta è la natura delle competenze esercitate dall'organo nel caso concreto.
Decisione
La Corte conclude che, nel procedimento principale, l'Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře esercitava funzioni di natura amministrativa e non giurisdizionale. Di conseguenza, non può essere qualificato come "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE e la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.
Principio desumibile
La pronuncia chiarisce che un organismo nazionale indipendente di regolazione del settore ferroviario può rivolgersi alla Corte solo se, nel procedimento concreto, esercita funzioni giurisdizionali; quando invece svolge vigilanza di mercato, controllo d'ufficio, adozione di misure correttive e irrogazione di sanzioni, la sua attività è amministrativa e il rinvio pregiudiziale non è ammissibile.
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