Cassazione Civile, Ordinanza n. 05196/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un licenziamento intimato da un ente locale a una dipendente. In primo grado il Tribunale, dopo aver inizialmente seguito il rito speciale in materia di impugnazione del licenziamento, ha disposto il mutamento del rito da quello cd. Fornero al rito ordinario-lavoro, senza assegnare alle parti un termine per integrare difese e documenti; ha inoltre dichiarato tardiva una produzione documentale del Comune e deciso la causa contestualmente. La Corte d’appello ha rigettato le censure del Comune contro l’inammissibilità dell’impugnazione e contro la dedotta lesione del diritto di difesa, ma ha accolto l’appello incidentale della lavoratrice condannando l’ente anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione. In cassazione il Comune ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 102 e 107 c.p.c. per asserita necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS sulla domanda di contribuzione conseguente alla reintegrazione; (2) violazione degli artt. 426 e 427 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., perché il giudice di primo grado, mutando il rito senza concedere termine per integrare difese e prove, avrebbe compresso il diritto di difesa dell’ente e la Corte d’appello non si sarebbe pronunciata sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza sul litisconsorzio necessario con l’INPS, poiché la condanna al versamento dei contributi è prevista ex lege quale effetto della reintegrazione nel pubblico impiego contrattualizzato. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che, nel caso di mutamento del rito da speciale a ordinario, l’omessa assegnazione di un termine perentorio per l’eventuale integrazione di memorie e documenti determina ex se la nullità della sentenza, senza necessità per la parte di allegare uno specifico pregiudizio concreto. Ha inoltre precisato che, una volta rilevata tale nullità in appello, il giudice di secondo grado non deve rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., ma deve decidere nel merito previa concessione del termine difensivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Invocato per sostenere l’asserita necessità del litisconsorzio con l’INPS; la Corte esclude che sia necessario quando la condanna ai contributi è prevista direttamente dalla legge.
art. 107 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, usata per entrambi i motivi.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
Ritenuto fondamento legale della condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di reintegrazione nel pubblico impiego contrattualizzato.
d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75
Indicato come norma modificativa dell’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile alla fattispecie.
artt. 426 e 427 c.p.c.
Richiamati per censurare il mancato termine a difesa dopo il mutamento di rito; la Corte ritiene fondata la doglianza.
art. 111 Cost.
Utilizzato per denunciare la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte lo richiama per affermare l’effettività del giusto processo.
art. 354 c.p.c.
La Corte afferma che, rilevata la nullità per mancata assegnazione del termine dopo il mutamento di rito, il giudice d’appello non deve rimettere la causa al primo giudice ma decidere nel merito.
art. 190-bis c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sulle norme processuali che garantiscono l’effettività del contraddittorio lungo tutto il processo.
art. 275 c.p.c.
Citato insieme ad altre norme sulla scansione processuale e sui termini difensivi.
art. 281-quinquies c.p.c.
Richiamato nel quadro delle disposizioni che presidiano la pienezza del contraddittorio e la fase decisoria.
art. 352 c.p.c.
Citato nel medesimo contesto delle norme che richiedono il rispetto dei termini processuali prima della decisione.
art. 1, comma 48, l. n. 92 del 2012
Indicato come rito speciale inizialmente seguito nel giudizio di impugnazione del licenziamento.
artt. 413 e ss. c.p.c.
Richiamati come rito ordinario del lavoro al quale il tribunale ha convertito il procedimento.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali può conseguire ex lege alla reintegrazione, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente previdenziale, quando la legge espressamente preveda la prestazione a favore del terzo.
- Nel caso di mutamento del rito, l’omessa concessione alle parti di un termine perentorio per integrare difese e documenti determina la nullità della sentenza, perché incide direttamente sul diritto di difesa e sul contraddittorio; non è necessario che la parte indichi uno specifico pregiudizio concreto ulteriore.
- La lesione del diritto di difesa non va confusa con la mera erronea scelta del rito: quando la censura riguarda la mancata assegnazione dei termini difensivi dopo il mutamento di rito, la nullità opera in sé, in quanto la parte è stata privata della possibilità di interloquire compiutamente.
- Accertata in appello la nullità derivante dal mancato termine a difesa in seguito al mutamento di rito, il giudice di secondo grado deve decidere la causa nel merito previa concessione del termine, e non rimettere automaticamente gli atti al primo giudice.
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