Sentenza del 11/12/2017 n. 572 - Comm. Trib. Prov. Varese
Estratto del ruolo - Impugnazione - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di impugnare il ruolo e la cartella attraverso il solo estratto di ruolo, in assenza della previa e valida notificazione della cartella o di altri atti successivi. La questione riguardava, in particolare, la decorrenza dei termini per impugnare: tali termini iniziano soltanto dalla notificazione validamente eseguita dell'atto impositivo o della cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del ruolo e della cartella fondata sulla conoscenza del semplice estratto di ruolo, ma solo quando la cartella o gli atti successivi non siano stati previamente e validamente notificati. L'impugnazione consente di verificare la regolarità della notificazione: se la notifica risulta valida, non vi è alcuna riapertura dei termini e l'impugnazione può risultare tardiva; se invece la notifica manca o è invalida, i termini di impugnazione non sono mai iniziati a decorrere.
Norme richiamate
Principio sulla decorrenza dei termini di impugnazione degli atti tributari
I termini di impugnazione decorrono dalla notificazione validamente eseguita dell'atto.
La mera conoscenza dell'iscrizione a ruolo tramite estratto non sostituisce la notificazione della cartella. L'assenza o l'invalidità della notifica impedisce la decorrenza dei termini, mentre una notifica valida rende l'impugnazione soggetta ai termini ordinari.
Cassazione civile, sentenza n. 19704/2015
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui l'estratto di ruolo può consentire l'impugnazione quando l'atto presupposto non sia stato validamente notificato, al fine di verificare la notifica e la decorrenza dei termini.
Massime di principio
- Il contribuente può contestare ruolo e cartella conosciuti solo tramite estratto di ruolo se deduce l'assenza o l'invalidità della precedente notificazione.
- L'impugnazione non comporta automaticamente una riapertura dei termini: se la notifica era valida, i termini erano già iniziati e l'azione può essere tardiva.
- Se la cartella non è mai stata notificata validamente, il termine per impugnarla non decorre e il contribuente può contestarla quando ne acquisisce conoscenza attraverso un atto idoneo.
- In casi analoghi è essenziale verificare la prova della notificazione, la sua regolarità e la data in cui è stata eseguita, poiché da tali elementi dipende l'ammissibilità e la tempestività dell'impugnazione.
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