Sentenza del 22/12/2016 n. 26718 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto tardivo l'avviso di accertamento TARSU relativo agli anni 2001 e 2002, emesso per il recupero della tassa sui locali adibiti a uso ospedale. Il primo motivo sosteneva che la cartolina di ricevimento e la documentazione postale dimostrassero la consegna del plico all'ufficio postale entro il 31 dicembre 2005, termine ultimo per la notifica. Il secondo motivo denunciava l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello in relazione all'annullamento parziale in autotutela dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha stabilito che la data rilevante per la spedizione è quella di effettiva presentazione del plico all'ufficio postale, attestata dal timbro di accettazione, e non la precedente data di compilazione della distinta da parte dell'amministrazione. Poiché il plico risultava consegnato alle Poste il 4 gennaio 2006, l'accertamento era tardivo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2005. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del necessario momento di sintesi previsto per le censure di motivazione. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 6.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71
L'accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia, a pena di decadenza.
La norma impone un termine decadenziale per la notifica dell'accertamento TARSU. Il mancato rispetto del termine rende inefficace la pretesa tributaria.
Codice civile, artt. 2697, 2699 e 2700
La parte che invoca la tempestività della notifica deve provarla. La fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda i fatti direttamente compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale, tra cui l'effettiva accettazione del plico da parte dell'ufficio postale, non la mera compilazione della distinta da parte del mittente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, comma 2, e 53, comma 2
Per le notificazioni a mezzo posta nel processo tributario rileva la data risultante dalla formalità di accettazione del plico presso l'ufficio postale, comprovata dal timbro postale e dalla documentazione di spedizione.
Legge n. 890 del 1992
La disciplina della notificazione a mezzo posta attribuisce valore probatorio privilegiato alle attestazioni dell'agente postale relative alle attività da lui direttamente svolte o percepite.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione richiede l'indicazione chiara e autonoma del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza, mediante uno specifico momento di sintesi, a pena di inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 360-bis
La Corte ha applicato la disciplina ratione temporis relativa ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nei termini decadenziali per la notifica di un atto tributario spedito per posta, rileva la data di effettiva consegna e accettazione del plico da parte dell'ufficio postale, non la data in cui l'amministrazione ha compilato la distinta o predisposto la documentazione.
- La documentazione postale fa fede privilegiata solo per le attività direttamente compiute o percepite dall'operatore postale; una data formata unilateralmente dal mittente non prevale sulla data ufficiale di accettazione.
- Quando l'amministrazione deve provare la tempestività della notifica, deve produrre documenti dai quali risulti con certezza l'accettazione del plico entro il termine previsto dalla legge.
- Il mancato rispetto di un termine decadenziale per la notifica dell'accertamento comporta l'inefficacia della pretesa tributaria, anche se l'amministrazione ha successivamente adottato provvedimenti di annullamento parziale in autotutela.
- Nel ricorso per cassazione, una censura relativa alla motivazione deve indicare in modo puntuale il fatto decisivo non esaminato o le specifiche lacune argomentative; in mancanza, il motivo è dichiarato inammissibile.
- Il giudice d'appello può motivare per relationem richiamando le argomentazioni del primo giudice quando esse siano pertinenti, comprensibili e sufficienti a sostenere la decisione.
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