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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21519/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria e di tre cartelle di pagamento, deducendone la mancata notificazione e chiedendone l’annullamento. In primo grado la CTP annullava gli atti residui per difetto di valida notifica. In appello l’ente della riscossione produceva documentazione relativa a istanze di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016, sostenendo che tali istanze, presentate prima del giudizio, dimostrassero sia la notifica delle cartelle sia, comunque, il difetto originario di interesse ad agire del contribuente. La CTR dichiarava inammissibile il gravame ritenendo nuova, e quindi vietata dall’art. 57 del d.lgs. 546/1992, l’eccezione sull’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, conseguentemente, inammissibile la relativa documentazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 46, 57 e 58 d.lgs. 546/1992 e 100 c.p.c., sostenendo che il divieto di nova in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le questioni rilevabili d’ufficio, quale l’improponibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire; quindi la CTR avrebbe dovuto esaminare l’appello e ammettere la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che la CTR aveva erroneamente qualificato come nuova e quindi inammissibile l’eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire, mentre si trattava di questione rilevabile d’ufficio e dunque non preclusa dall’art. 57 d.lgs. 546/1992. Ha inoltre ritenuto che la produzione documentale allegata all’appello, inerente alle istanze di definizione agevolata, non potesse essere esclusa per il solo fatto di essere posta a fondamento di una questione rilevabile d’ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, affinché esamini l’atto di appello e la documentazione allegata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    definizione agevolata (c.d. rottamazione bis)

    L’adesione alla definizione agevolata è stata richiamata come fatto potenzialmente idoneo a incidere sull’interesse ad agire e sulla proponibilità del ricorso; la Corte ricorda che l’adesione è irrevocabile e che il giudizio non può essere iniziato dopo l’adesione né proseguito se l’adesione interviene in corso di causa.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    divieto di eccezioni nuove in appello

    Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto, non le questioni rilevabili d’ufficio come il difetto di interesse ad agire.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale insieme all’art. 57; la Corte non ne sviluppa un’autonoma lettura, ma considera erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello e della produzione documentale.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sul difetto di interesse ad agire; la Corte lo considera nel quadro della questione rilevabile d’ufficio sull’improponibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 46 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma elaborazione nella decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non opera per le questioni rilevabili d’ufficio, tra le quali rientra il difetto originario di interesse ad agire o l’improponibilità del ricorso.
  • Se una questione è rilevabile d’ufficio, la parte può dedurla anche in appello e il giudice deve esaminarla, non potendo arrestarsi alla sola qualificazione di novità dell’eccezione.
  • La produzione documentale in appello è ammissibile quando è funzionale a supportare una questione rilevabile d’ufficio e non solo un’eccezione in senso stretto preclusa dall’art. 57 d.lgs. 546/1992.
  • L’adesione alla definizione agevolata è irreversibile e può incidere sulla proponibilità o sulla prosecuzione del giudizio, poiché il processo non può essere iniziato dopo l’adesione né proseguito se l’adesione interviene nel corso della causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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