Sentenza del 09/10/2015 n. 20257 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Toscana ha impugnato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto al Consorzio il diritto al rimborso di Euro 90.345,45, versati quale tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi relativo al secondo trimestre 2005. La Regione ha contestato, principalmente, l'applicazione del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa a periodi diversi e a un solo sito, nonché l'erronea applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo. Secondo la Regione, per escludere tali materiali dalla nozione di rifiuto occorreva verificare, alla luce della normativa vigente nel 2005, il loro effettivo riutilizzo senza trasformazioni preliminari, la conformità a un progetto approvato o sottoposto a VIA, il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti e la documentazione della provenienza, quantità e destinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e alcuni profili del secondo motivo, ritenendo illegittimo il richiamo al giudicato esterno. La precedente sentenza riguardava infatti conferimenti effettuati tra il 1997 e il 2000, nel solo sito DT 30, mentre la controversia attuale riguardava il secondo trimestre 2005 e i siti DT 29 e DT 30. Mancavano quindi sia l'identità degli accertamenti di fatto, potenzialmente diversi per composizione dei materiali, sia l'identità del quadro normativo applicabile. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia applicando la disciplina vigente nel 2005 e decidere anche sulle spese. La Corte non ha quindi definito in via definitiva il diritto al rimborso.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e 25
tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi
La norma istituisce il tributo speciale, cosiddetta ecotassa, per favorire la riduzione della produzione di rifiuti e il recupero di materia ed energia. Il tributo si applica quando il materiale conferito integra la nozione di rifiuto.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 6, 7 e 8
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi
La qualificazione come rifiuto dipende dalla nozione generale di dismissione e dalle disposizioni specifiche sui rifiuti derivanti da costruzione e scavo, nonché dalle ipotesi di esclusione previste per determinate terre e rocce da scavo.
Legge 23 marzo 2001, n. 93, art. 10
terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati
Ha introdotto una specifica ipotesi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti per le terre e rocce da scavo destinate a un effettivo utilizzo, purché non provenienti da siti inquinati oltre i limiti ammessi.
Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, commi 17, 18 e 19, come modificata dalla Legge 31 ottobre 2003, n. 306, art. 23
le terre e rocce da scavo ... non costituiscono rifiuti ... solo nel caso in cui ... siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero ... secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA
Per i conferimenti del secondo trimestre 2005 l'esclusione dalla nozione di rifiuto richiedeva l'utilizzo effettivo senza trasformazioni preliminari, la conformità al progetto approvato o sottoposto a VIA, il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti e, nei casi previsti, il parere dell'ARPA e la documentazione della destinazione.
D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23-octies, convertito dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 47
la L. 31 ottobre 2003, n. 306, art. 23 si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004
La moratoria per i lavori già in corso era ormai superata rispetto ai conferimenti effettuati nel secondo trimestre 2005; pertanto trovava applicazione la disciplina più rigorosa introdotta dalla modifica del 2003.
Codice civile, art. 2909
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti
Il giudicato esterno può precludere nuovi accertamenti solo quando vi sia identità sostanziale degli accertamenti di fatto e dello stesso quadro normativo. Non si estende automaticamente a periodi diversi, materiali potenzialmente diversi o discipline normative modificate.
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, artt. 2 e 3
discarica ... area adibita a smaltimento rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo
La disciplina delle discariche distingue il deposito di rifiuti dal deposito di terra non inquinata e di determinati materiali non qualificabili come rifiuti.
Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE
La normativa nazionale deve essere interpretata in conformità alla disciplina europea sulla nozione di rifiuto; la Corte richiama inoltre la procedura d'infrazione e la successiva condanna dell'Italia in materia di terre e rocce da scavo.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non opera automaticamente per controversie relative a periodi differenti: occorre verificare che i fatti materiali siano gli stessi e che sia applicabile il medesimo quadro normativo.
- Per terre e rocce da scavo, la qualificazione come sottoprodotto o materiale escluso dalla disciplina dei rifiuti richiede una verifica concreta della destinazione, dell'effettivo riutilizzo, dell'assenza di trasformazioni preliminari, della conformità a un progetto autorizzato e dei limiti di contaminazione.
- Le analisi e le caratterizzazioni effettuate in un periodo precedente non dimostrano necessariamente la composizione dei materiali conferiti in un periodo successivo, soprattutto quando le modalità di escavazione o i siti sono diversi.
- In materia tributaria e ambientale deve essere applicata la normativa vigente al momento del conferimento o del fatto imponibile, considerando anche le modifiche legislative intervenute e le eventuali disposizioni transitorie.
- Il semplice deposito autorizzato di terre e rocce in un sito non dimostra da solo che il materiale non sia rifiuto: sono necessari elementi documentali e tecnici che provino l'effettivo utilizzo conforme alla disciplina applicabile.
- La cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito: il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia secondo i principi indicati dalla Corte di cassazione.
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