Cassazione Civile, Ordinanza n. 12067/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzi intervenienti)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di revocatoria ordinaria promosso da un fallimento per far dichiarare inefficace la compravendita di un immobile intervenuta tra due società, poi entrambe in fallimento. Nel giudizio di merito i due odierni ricorrenti, già organi sociali della società acquirente, erano intervenuti volontariamente ai sensi dell'art. 43, comma 2, l.fall., chiedendo che fosse accertata la piena legittimità della cessione e l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'azione revocatoria, così da ottenere una pronuncia utile anche a difesa delle loro posizioni personali. Dopo che l'attore aveva rinunciato agli atti e il convenuto aveva accettato, il tribunale dichiarava estinto il giudizio; la corte d'appello confermava, ritenendo che gli intervenuti non avessero un interesse giuridicamente tutelato alla prosecuzione del processo civile, perché il loro interesse probatorio rispetto al parallelo procedimento penale non coincideva con un autonomo interesse a ottenere una decisione nel merito in sede civile, e qualificava il loro intervento come adesivo dipendente. Con il ricorso per cassazione essi deducevano la violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., sostenendo che l'intervento ex art. 43, comma 2, l.fall. dovesse essere qualificato come intervento adesivo autonomo, con conseguente scindibilità delle domande e diritto a ottenere una pronuncia di merito anche dopo la rinuncia delle parti originarie; i successivi motivi, assorbiti, riguardavano la pretesa nullità della transazione tra le curatele e l'omessa liquidazione delle spese in loro favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che i ricorrenti, quali soggetti legittimati a intervenire ex art. 43, comma 2, l.fall. e portatori di un interesse concreto e attuale all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti della revocatoria, fossero parti in senso sostanziale del rapporto dedotto in lite e potessero quindi proseguire il giudizio nonostante la rinuncia agli atti delle parti originarie. È stata quindi cassata la sentenza impugnata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché decida nel merito sulla domanda proposta dagli intervenuti e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato per censurare l'erronea esclusione dell'interesse ad agire/proseguire il giudizio; la Corte ritiene invece sussistente un interesse giuridicamente tutelato alla decisione di merito.
art. 105 c.p.c.
richiamato per la qualificazione dell'intervento; la Corte valorizza la natura dell'intervento dei ricorrenti come autonomo adesivo, con possibilità di prosecuzione del giudizio.
art. 43, comma 2, l. fall.
norma che consente l'intervento del fallito nel giudizio relativo a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; la Corte la interpreta nel senso che, quando l'interveniente ha un interesse concreto e attuale a una decisione di merito sulla dedotta insussistenza di fatti fonte di responsabilità, l'intervento va qualificato come adesivo autonomo.
Massime di principio
- L'intervento nel giudizio, ai sensi dell'art. 43, comma 2, l.fall., di chi abbia un interesse concreto e attuale all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di una revocatoria deve essere qualificato come intervento adesivo autonomo quando l'interveniente mira a una decisione di merito utile alla propria posizione sostanziale.
- Quando l'intervento è adesivo autonomo e la parte interveniente è sostanzialmente titolare di un interesse proprio alla decisione, la rinuncia agli atti delle parti originarie e la relativa estinzione del rapporto tra esse non impediscono la prosecuzione del giudizio da parte dell'interveniente.
- Non è sufficiente escludere la prosecuzione del giudizio civile invocando la mera autonomia tra sede civile e sede penale o l'interesse alla formazione della prova nel processo penale, se l'interveniente chiede un autonomo accertamento negativo idoneo a incidere sulla propria posizione sostanziale.
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