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Sentenza

Sentenza del 10/04/2017 n. 3362 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La M. s.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al 2012, con recupero di IVA, sanzioni, interessi e aggi per complessivi euro 121.839,03, contestando in particolare l'indetraibilità dell'IVA relativa a fatture emesse dalla E. s.r.l., ritenuta una società cartiera coinvolta in una frode carosello. La società ha eccepito sia la nullità dell'avviso, perché sottoscritto da un funzionario privo di qualifica dirigenziale, sia l'insufficiente motivazione dell'atto e l'assenza di prova della propria consapevolezza o colpa. Ha sostenuto di avere effettuato acquisti reali, pagati con mezzi tracciabili, e di avere verificato la posizione camerale e l'identità dell'amministratore della fornitrice.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto valido l'avviso, poiché l'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 consente la sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato della terza area, senza necessità di qualifica dirigenziale. Nel merito, ha giudicato adeguatamente motivato l'accertamento e ha ritenuto provata, mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, la natura soggettivamente inesistente delle operazioni e il coinvolgimento della E. s.r.l. in una frode carosello. La M. s.r.l. non ha dimostrato di non sapere, né di non poter sapere usando la diligenza esigibile, che le operazioni si inserivano in una frode fiscale. I pagamenti tracciabili e la documentazione formale non sono stati ritenuti sufficienti. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in euro 2.615,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato"

    La validità dell'avviso di accertamento non richiede che il sottoscrittore o il delegante possieda necessariamente una qualifica dirigenziale; è sufficiente che si tratti del capo dell'ufficio o di un funzionario appartenente alla terza area appositamente delegato.

  • d.l. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24

    Le eventuali irregolarità nella qualificazione dirigenziale dei funzionari non compromettono, di per sé, la validità degli avvisi sottoscritti da soggetti comunque idonei a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA non è assoluto né incondizionato e può essere negato quando l'imposta deriva da operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode conosciuta o conoscibile dal contribuente.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    L'emittente della fattura resta obbligato al pagamento dell'IVA indicata, anche se l'operazione è soggettivamente inesistente; ciò non comporta però il diritto del cessionario alla detrazione dell'imposta.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    L'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza, anche soggettiva, delle operazioni mediante presunzioni e altri elementi indiziari.

  • Codice civile, art. 2697

    Dopo che l'Amministrazione ha fornito elementi oggettivi sulla frode e sulla possibile conoscibilità della stessa, spetta al contribuente dimostrare il fatto impeditivo, cioè di avere agito in buona fede e con la diligenza esigibile.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili quando fondate su elementi gravi, precisi e concordanti; tali indizi possono essere sufficienti senza la necessità di ulteriori prove.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 17

    Il principio di neutralità dell'IVA tutela la detrazione solo per operazioni effettive e non fraudolente; il beneficio deve essere negato quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni relative a fatture soggettivamente inesistenti, non è necessario che l'Amministrazione dimostri che la merce non sia mai stata consegnata: può essere sufficiente provare che il soggetto indicato in fattura non era l'effettivo fornitore.
  • L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e presuntivi idonei a evidenziare l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la possibile conoscenza della frode da parte dell'acquirente.
  • Una volta forniti tali elementi, il contribuente deve dimostrare concretamente di non sapere e di non poter sapere, con la diligenza normalmente esigibile da un operatore economico accorto, di partecipare a una frode IVA.
  • La mera esistenza della merce, il pagamento tramite bonifico, la regolarità formale delle fatture e l'acquisizione di visura camerale o documento d'identità non garantiscono, da soli, il diritto alla detrazione.
  • La diligenza richiesta aumenta quando emergono anomalie quali società prive di dipendenti o mezzi, sedi fittizie, prezzi anomali, mancato deposito dei bilanci, assenza di documentazione contabile o operatività incoerente con l'attività dichiarata.
  • La vicinanza geografica tra acquirente e fornitore può essere valutata come elemento che rendeva più agevoli ulteriori verifiche e, quindi, può incidere sulla valutazione della buona fede.
  • La sottoscrizione di un avviso da parte di un funzionario non dirigente non determina automaticamente la nullità dell'atto, se il funzionario appartiene alla categoria prevista dalla legge ed è stato validamente delegato.

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