Sentenza del 22/02/2017 n. 1568 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARSU-TIA - Termine di prescrizione quinquennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa TARSU-TIA resta soggetta al termine di prescrizione sostanziale quinquennale, anche se l’atto di riscossione non è stato impugnato. La mera definitività amministrativa della cartella o dell’atto non è sufficiente a determinare la prescrizione decennale. Solo un titolo giudiziale passato in giudicato può consentire la conversione nel termine ordinario decennale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile ai crediti TARSU-TIA. Il principio affermato è che la mancata impugnazione, entro il termine previsto, di una cartella o di un altro atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c. La conversione del termine può verificarsi soltanto quando il credito sia stato accertato con un provvedimento giudiziale definitivo.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2953
Le prescrizioni brevi, previste da leggi speciali, si convertono in prescrizione ordinaria decennale dal giorno in cui è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato.
La conversione della prescrizione breve in decennale richiede un titolo giudiziale definitivo; non è sufficiente la mancata opposizione a una cartella o a un atto di riscossione.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella rende il credito non più contestabile nel merito, ma non modifica automaticamente il termine di prescrizione applicabile.
- Per i crediti soggetti a prescrizione quinquennale, come quelli relativi a TARSU-TIA, il termine resta normalmente quinquennale anche dopo la notifica di una cartella non opposta.
- La prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c. opera solo quando esiste una sentenza definitiva o un altro titolo giudiziale passato in giudicato che accerti il credito.
- Gli atti successivi della riscossione devono intervenire entro il termine di prescrizione applicabile e devono essere idonei a interromperlo; in caso contrario, il debitore può eccepire la prescrizione.
- È necessario distinguere tra decadenza dall’impugnazione, che incide sulla possibilità di contestare l’atto, e prescrizione, che incide sulla possibilità di far valere il credito nel tempo.
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