Cassazione Penale, Sentenza n. 44031/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso a SOW Nerou (per presunta violazione del divieto di cui all'art. 91, d.P.R. n. 115/2002, essendosi il soggetto avvalso di un secondo difensore) e, conseguentemente, rigettato la richiesta di liquidazione degli onorari in favore dell'avv. Alessandra Cacchiarelli. I ricorrenti hanno sostenuto che non si è verificata una effettiva difesa da parte di due difensori nella stessa fase processuale: l'avv. Cacchiarelli era stata nominata per il procedimento di merito ma non era abilitata alla Cassazione al momento dell'incidente cautelare davanti alla Corte di cassazione, motivo per cui fu nominato un altro difensore (avv. Valenza) per la fase di legittimità; inoltre è stato contestato che la nomina per Cassazione avrebbe richiesto una procura ad hoc.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che il combinato disposto degli artt. 91 e 100 del d.P.R. 115/2002 impone una interpretazione di rigore: la nomina di un secondo difensore determina la cessazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato a partire dall'atto di nomina, salvo le eccezioni espressamente previste dall'art. 100 (legate al processo a distanza). La Corte ha escluso che il giudice possa valutare caso per caso l'effettiva 'doppia difesa' o la sussistenza dello ius postulandi per mitigare l'effetto della nomina del secondo difensore. Perciò la revoca del beneficio e il rigetto della liquidazione degli onorari sono stati confermati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese di costituzione del Ministero, liquidate in euro 1.000 complessivi.
Norme richiamate
art. 91 d.P.R. n. 115/2002
1. L'ammissione al patrocinio è esclusa: a) per il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100
La nomina di un secondo difensore costituisce di per sé causa di cessazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato; la norma va interpretata restrittivamente e senza valutazioni analogiche che amplino le eccezioni.
art. 100 d.P.R. n. 115/2002
Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza
Costituisce un'eccezione espressa al divieto previsto dall'art. 91: solo la previsione normativa del processo a distanza legittima la nomina di un secondo difensore per gli atti compiuti a distanza; l'art. 100 non può essere esteso per analogia ad altri casi.
art. 76 d.P.R. n. 115/2002 (richiamato)
riferimenti a meccanismi presuntivi e possibilità di allegazioni da parte dell'interessato (in particolare il comma 4-bis e i commi 4-quater e 4-quinquies sono menzionati nel testo)
La disciplina prevede meccanismi presuntivi relativi ai requisiti per il patrocinio e ammette, in alcuni casi, la possibilità per l'interessato di fornire allegazioni per superare tali presunzioni; tuttavia tali meccanismi non incidono sulla regola stringente relativa alla nomina del secondo difensore.
art. 80, 82, 83 d.P.R. n. 115/2002 (richiamati)
art. 80: "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore"; artt. 82 e 83: prevedono la liquidazione dei compensi al difensore
Corollari della disciplina del patrocinio: l'istituto mira a garantire l'accesso alla giustizia tramite la nomina di un difensore e disciplina anche la liquidazione dei compensi; la possibilità di nominare un unico difensore è coerente con la finalità di contenimento della spesa pubblica.
Massime di principio
- La nomina formale di un secondo difensore determina, di regola, la cessazione del patrocinio a spese dello Stato a partire dal momento della nomina, salvo le eccezioni espresse dalla legge (art. 100 d.P.R. 115/2002).
- Le eccezioni all'art. 91 devono essere interpretate restrittivamente: l'art. 100 si applica limitatamente ai casi espressamente previsti (processo a distanza) e non può essere esteso per analogia.
- La circostanza che il secondo difensore sia stato nominato per ragioni tecniche (es. mancanza di abilitazione del primo difensore per la Cassazione) non sottrae automaticamente la fattispecie all'applicazione dell'art. 91; la semplice nomina è sufficiente a far cessare il beneficio.
- Per evitare il rischio di decadenza del patrocinio gratuito, chi richiede il beneficio dovrebbe: a) evitare la nomina di più difensori quando possibile; b) se si rende necessaria la partecipazione di altro difensore per ragioni tecniche (es. ius postulandi), verificare se rientra nell'ambito di un'eccezione normativa; c) documentare e motivare con precisione le ragioni della nomina secondaria se si intende contestare la revoca.
- In sede contenziosa è difficile ottenere che il giudice valuti 'sostanzialmente' l'assenza di doppia difesa: il criterio applicato è formale e basato sull'atto di nomina.
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