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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Giudice Tributario - Rapporti tra giudicato penale e tributario - Sentenza per reati tributari - Non vincolante per Giudice Tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero di costi, la deduzione ai fini IRES e IRAP e la detrazione IVA relativi a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, emesse da società cartiere o soggetti fittiziamente interposti. Deduceva inoltre la tardività degli accertamenti per gli anni 2006 e 2007, l’insufficiente motivazione per relationem, la carenza di prova, l’effettività delle forniture, l’irrilevanza fiscale delle contestazioni in regime di reverse charge e l’applicabilità dell’art. 8 del D.L. n. 16/2012. La società invocava anche sentenze e provvedimenti penali favorevoli, sostenendo che avrebbero escluso la falsità delle operazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello della società contro la sentenza che aveva confermato gli avvisi per gli anni 2006-2008 e, riformando la precedente sentenza favorevole alla contribuente relativa al 2009, ha respinto integralmente anche quel ricorso. È stato ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché era sufficiente la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’esito o dalla prosecuzione del procedimento penale. Le sentenze penali di proscioglimento, le archiviazioni e gli atti della polizia giudiziaria non sono stati considerati vincolanti nel giudizio tributario. Gli elementi raccolti dall’Amministrazione — natura di cartiera dei fornitori, strutture inadeguate, volumi incompatibili, anomalie bancarie, restituzione dei pagamenti, intercettazioni e ulteriori indizi — sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti. La società non ha fornito prova sufficiente dell’effettività delle operazioni, della propria buona fede o dell’ammontare dei costi effettivamente sostenuti. È stata esclusa anche la detrazione IVA in regime di reverse charge e non è stata applicata la riduzione prevista dall’art. 8 del D.L. n. 16/2012, non essendo stata dimostrata la diretta afferenza dei ricavi ai costi contestati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    La circostanza che legittima il raddoppio dei termini per l'accertamento è costituita dal mero obbligo di invio della denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

    Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando, sulla base degli elementi disponibili, sussiste l’obbligo di denuncia per un reato tributario; non è necessario che il procedimento penale si concluda con una condanna o che l’azione penale prosegua.

  • Art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    Non riportata integralmente nella sentenza.

    La norma è stata applicata secondo il medesimo principio previsto per l’accertamento delle imposte dirette, con raddoppio dei termini in presenza dell’obbligo di denuncia penale.

  • Art. 331 c.p.p.

    Non riportata integralmente nella sentenza.

    L’obbligo di denuncia dell’autorità giudiziaria costituisce il presupposto formale richiamato per il raddoppio dei termini fiscali.

  • Art. 2729 c.c.

    Non riportata integralmente nella sentenza.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili quando risultano gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto gli indizi relativi ai fornitori, ai flussi finanziari e alle modalità operative sono stati ritenuti sufficienti a fondare gli avvisi.

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Non riportata integralmente nella sentenza.

    Il processo tributario presenta limiti probatori diversi dal processo penale, ma ammette presunzioni semplici che possono essere insufficienti per una condanna penale e tuttavia adeguate a sostenere una pretesa fiscale.

  • Art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972

    Non riportata integralmente nella sentenza.

    Chi emette una fattura per operazioni inesistenti resta debitore dell’IVA indicata in fattura per il principio di cartolarità; il destinatario, però, non può detrarre l’imposta se manca l’effettivo acquisto dal soggetto indicato.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Non riportata integralmente nella sentenza.

    Consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando essa risulti complessivamente inattendibile e l’Amministrazione disponga di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Art. 8, D.L. n. 16/2012

    I componenti positivi direttamente afferenti potranno essere scomputati esclusivamente entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.

    La norma può consentire lo scomputo di ricavi direttamente collegati a costi relativi a operazioni inesistenti, ma il contribuente deve dimostrare tale collegamento per ogni singola operazione. Restano inoltre applicabili le regole IVA e le sanzioni previste.

  • Art. 74/2000

    Non riportata integralmente nella sentenza.

    È richiamata con riferimento ai reati tributari che potevano far sorgere l’obbligo di denuncia penale e, conseguentemente, il raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Una sentenza penale di condanna, assoluzione, proscioglimento o archiviazione non vincola automaticamente il giudice tributario: il giudizio penale accerta la responsabilità personale oltre ogni ragionevole dubbio, mentre quello tributario verifica l’esistenza dei presupposti dell’imposta secondo regole probatorie differenti.
  • Elementi indiziari non sufficienti per una condanna penale possono essere sufficienti in ambito tributario se sono gravi, precisi e concordanti. La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non basta da sola a dimostrare l’effettività dell’operazione.
  • Quando l’Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni, che il fornitore è una cartiera o che l’operazione è inesistente, spetta al contribuente provare concretamente l’effettività dell’acquisto; in caso di inesistenza soggettiva deve inoltre dimostrare di non sapere e di non poter sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
  • Per valutare la buona fede del contribuente rilevano anche gli indici di anomalia conoscibili nel rapporto commerciale: strutture insufficienti, volumi incompatibili, assenza di personale o mezzi, irregolarità fiscali del fornitore, restituzione dei pagamenti e collegamenti tra le imprese.
  • Il reverse charge non rende automaticamente detraibile l’IVA relativa a un’operazione inesistente: la detrazione presuppone comunque un acquisto reale e riferibile al soggetto indicato.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale al momento rilevante, non dall’esito finale del procedimento penale né dalla successiva archiviazione o assoluzione.
  • L’art. 8 del D.L. n. 16/2012 non opera automaticamente: il contribuente deve provare, per ciascuna operazione, l’esistenza di componenti positivi direttamente collegati ai costi contestati e il relativo ammontare.

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