Sentenza n. 1141/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 10.10.2022, con il quale è stato negato al ricorrente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo depressivo maggiore grave con ansia in comorbità con disturbo d’ansia (tipo DAP) con demoralizzazione secondaria in trattamento” ed è stata rigettata la richiesta di equo indennizzo «in quanto presentata oltre i termini di legge e per i motivi di cui all’art. 1 del presente Decreto»”, in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-; - nonché di ogni atto connesso conseguenziale ed ad esso afferente, ivi compresi la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché il verbale della seconda Commissione medica ospedaliera modello BLB/B n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un disturbo depressivo maggiore grave con ansia e di rigetto della domanda di equo indennizzo, fondato anche sulla tardività dell'istanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già sottufficiale della Marina militare e successivamente transitato nei ruoli civili della difesa, aveva impugnato il decreto con cui il Ministero aveva negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia psichica e rigettato la richiesta di equo indennizzo. Deduceva eccesso di potere, violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che il Comitato di verifica per le cause di servizio non avesse adeguatamente considerato le condizioni concrete di svolgimento del servizio, comprese le modalità disagiate della vita lavorativa, gli spostamenti, l'alimentazione irregolare, le difficoltà nell'assunzione di farmaci e nello svolgimento di terapie e controlli, nonché le limitate possibilità di cura e igiene personale. Contestava inoltre la genericità, illogicità e carenza di istruttoria della motivazione sulla non dipendenza della patologia dal servizio. Il Ministero eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché il provvedimento era fondato anche sull'autonoma ragione della tardività della domanda, non censurata dal ricorrente. In replica, il ricorrente sosteneva che il termine semestrale riguardasse soltanto l'equo indennizzo e non l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, prospettando una struttura bifasica del procedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha ritenuto che l'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 configuri un'unica istanza, soggetta al termine perentorio di sei mesi, per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dei benefici previsti, salvo il trattamento pensionistico di privilegio; non ha quindi condiviso la tesi della natura bifasica del procedimento. Il termine decorre dalla conoscenza dell'effettiva consistenza e gravità dell'infermità e delle conseguenze invalidanti, non dalla successiva consapevolezza del nesso causale con il servizio. Poiché il decreto impugnato era sorretto da due autonome motivazioni — l'assenza di dipendenza da causa di servizio e la tardività della domanda — e il ricorrente aveva censurato soltanto la prima, anche l'eventuale fondatezza delle doglianze relative al nesso eziologico non avrebbe potuto condurre all'annullamento dell'atto, che sarebbe rimasto sostenuto dalla non contestata tardività. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 3.000,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001
Il dipendente che abbia subìto lesioni o contratto infermità o subìto aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta... Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
La disposizione prevede un'unica domanda per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dei benefici, soggetta al termine perentorio di sei mesi, salvo il trattamento pensionistico di privilegio. Il termine decorre dalla conoscenza dell'effettiva consistenza e gravità dell'infermità e delle conseguenze invalidanti.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- L'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 configura un'unica istanza per l'accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio e per la concessione dei benefici conseguenti, salvo il trattamento pensionistico di privilegio; non è prevista una separata procedura bifasica per l'accertamento del nesso causale e per l'attribuzione dei benefici economici.
- Il termine di sei mesi previsto dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 ha natura perentoria e decorre dalla conoscenza dell'effettiva consistenza e gravità dell'infermità e delle relative conseguenze invalidanti, non dalla successiva acquisizione della consapevolezza del nesso causale con il servizio.
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome, ciascuna astrattamente idonea a giustificarlo, è sufficiente la legittimità di una sola di esse; le censure rivolte esclusivamente alle altre motivazioni non possono procurare l'annullamento dell'atto.
- È inammissibile per difetto di interesse il ricorso che contesti soltanto una delle motivazioni autonome poste a fondamento del provvedimento, quando l'eventuale accoglimento delle censure non sarebbe comunque idoneo a rimuovere l'atto per la permanenza di una motivazione non impugnata.
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