Cassazione Penale, Sentenza n. 2710/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari. Si deducevano tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di gravità indiziaria rispetto ai reati contestati (art. 74 d.P.R. n.309/1990; art. 73 d.P.R. n.309/1990 e art. 416-bis.1 c.p.), in quanto gli indizi erano generici, basati su poche presenze documentate da videosorveglianza e su una presunta cattiva identificazione del ricorrente (in particolare rispetto alle captazioni del 2/3/2021); 2) vizio della motivazione relativo all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p.; 3) vizio della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che il ricorrente aveva ruolo non primario, assenza di carichi pendenti significativi, precedente specifico datato e mancati contatti con i presunti sodali dopo il 22/3/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, con effetto assorbente sulle altre doglianze. Ha accertato che il Tribunale di Catanzaro ha compiuto un salto logico valorizzando acquisti sporadici di stupefacente come indice di partecipazione all'associazione, senza indicare gli elementi fattuali necessari a dimostrare la trasformazione di un rapporto di mera fornitura in un vincolo associativo stabile (durata, continuità, rilevanza economica, rilevanza del contraente per il sodalizio, consapevolezza di aderire all'organizzazione). Analogamente è stata ritenuta carente la motivazione sul fatto che la sostanza fosse destinata allo spaccio piuttosto che al consumo personale. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Norma sulla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte richiede elementi concreti (durata, continuità, rilevanza economica, ruolo dell'acquirente) per ritenere che rapporti di fornitura si siano trasformati in vincolo associativo
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
Aggravante per associazione mafiosa/associativa: la Corte ha rilevato che l'applicazione dell'aggravante richiede prova della "affectio societatis" e di concreti elementi fattuali che attestino la partecipazione stabile all'organizzazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sulle condotte di spaccio e traffico: la Corte osserva che la mera compravendita di stupefacente non è sufficiente a provare la destinazione allo spaccio, occorrono indizi specifici della cessione a terzi
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma procedurale che disciplina la pronuncia in sede di riesame e la rimessione per nuovo giudizio: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente per nuovo esame
Codice penale, art. 175
Richiamato nel capo d'imputazione (norma sulle sanzioni amministrative o inquadramento procedurale): non è stata ravvisata prova sufficiente della destinazione alla cessione in violazione della normativa sugli stupefacenti
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta la ripetuta acquisizione di droga: è necessario dimostrare elementi fattuali che indichino la trasformazione del rapporto di fornitura in un vincolo stabile (durata, continuità, rilevanza economica, ruolo dell'acquirente nel sodalizio, consapevolezza di far parte di un'organizzazione).
- La mera presenza documentata in rare occasioni presso il domicilio di un presunto capo o le intercettazioni non sono automaticamente idonee a provare l'appartenenza a un'associazione; la valutazione richiede motivazione puntuale e collegamenti fattuali specifici.
- In tema di misure cautelari, il giudice deve motivare con chiarezza la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; indizi generici o fondati su possibili errate identificazioni possono comportare l'annullamento della decisione.
- La destinazione della sostanza allo spaccio (art. 73) va provata con indici che escludano l'ipotesi dell'uso personale: quantitativi, modalità di cessione, ripetitività e ruoli dei soggetti sono fattori decisivi.
- In presenza di incertezze probatorie rilevanti, il rimedio procedurale può essere l'annullamento dell'ordinanza cautelare con rinvio per nuovo giudizio, anziché la conferma della misura cautelare gravosa.
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