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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2485/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per i delitti di cui agli artt. 479 e 480 c.p. (falsificazione delle registrazioni delle presenze a un corso telematico per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e rilascio degli attestati di frequenza). Il motivo principale del ricorso era l\'insussistenza della continuazione: si sosteneva che non si trattasse di più reati ma di un unico delitto, poiché l\'imputato avrebbe simulato in toto lo svolgimento del corso e le singole false annotazioni non avrebbero autonomia giuridica; inoltre veniva censurato il trattamento sanzionatorio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che le singole falsificazioni delle registrazioni giornaliere e le singole trasmissioni al competente ufficio, essendo soggette a specifici vincoli temporali (rilevazione entro i primi 15 minuti e trasmissione volta per volta), costituiscono atti autonomi tali da integrare più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Ne consegue il concorso materiale di più illeciti tanto ai sensi dell\'art. 479 c.p. quanto dell\'art. 480 c.p. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    La falsificazione delle annotazioni nei registri delle presenze può costituire più reati distinti quando le annotazioni e le relative trasmissioni sono compiute in momenti distinti e soggette a obblighi temporali; ogni trasmissione giornaliera è autonoma rispetto alle altre.

  • art. 480 cod. pen.

    Il rilascio di attestati di frequenza a più soggetti distinti integra reati distinti per ciascun attestato quando gli atti relativi a ciascun destinatario siano distinti e autonomi.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    La fattispecie della continuazione non è applicabile quando le condotte, pur rientrando in un medesimo disegno criminoso, presentano autonomìa temporale e organica (mancanza di contestualità immediata); in tali casi si configura concorso materiale e non reato unico con aumento di pena ex art. 81, comma 2.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in virtù della norma che disciplina la liquidazione delle spese nei giudizi di cassazione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8

    Norma procedurale citata riguardante la facoltà del Procuratore generale di depositare osservazioni/requisitoria scritta; nel procedimento è stata presentata requisitoria scritta con richiesta di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La distinzione tra azione unica e plurime condotte criminali si basa su un duplice criterio: finalità comune e contestualità temporale. L\'unica finalità non basta a qualificare l\'azione come unica se manca l\'immediato succedersi degli atti.
  • Se la legge o la prassi impongono obblighi o trasmissioni ripetute a scadenze specifiche, ogni adempimento/trasmissione può assumere autonomia e costituire un reato autonomo se falsificato.
  • La qualificazione della continuazione richiede la contestualità e l\'assorbimento temporale degli atti: atti distinti nel tempo e nella modalità esecutiva tendono a configurare concorso materiale invece di un reato unico con continuazione.
  • Le contestazioni di insussistenza della continuazione devono assumere e criticare il dato di fatto motivazionale dei giudici di merito: se il profilo fattuale non è specificamente confutato, la censura è debole.
  • Il rilascio di documenti o attestati a soggetti diversi può integrare più reati distinti quando ciascun documento ha autonoma rilevanza giuridica e processo esecutivo separato.

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