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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44919/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Trapani, dedotta l'erronea applicazione della legge penale in quanto il giudice ha omesso di statuire sulla sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della sospensione della patente di guida e, in via remota, sulla eventuale confisca del veicolo di proprietà dell'imputato; il Procuratore Generale ha dedotto la violazione/excusione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e ha chiesto l'annullamento limitato per omessa statuizione sulla sanzione accessoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Trapani in diversa composizione affinché provveda sulla relativa determinazione. La restante parte della sentenza (pena sostituita con lavori di pubblica utilità: arresto 2 mesi e 20 giorni, ammenda 900 euro, con sostituzione con lavori per 9 mesi) non è stata toccata.

Norme richiamate

  • art.444 e ss. cod. proc. pen.

    Norme di riferimento per la procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena ai sensi di tali disposizioni.

  • art.186 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (comma 2, lett.b), comma 2-sexies e comma 2, lett.c))

    Norme del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza; alcune letture dell'art.186 prevedono, per specifiche ipotesi, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che il giudice avrebbe dovuto applicare.

  • art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede il motivo di cassazione per violazione di legge; il Procuratore Generale ha fondato il ricorso sull'erronea od omessa applicazione della legge (omessa statuizione sulla sanzione accessoria).

  • art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione inserita dalla legge n.103/2017 che delimita i motivi di ricorso avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; ha suscitato un contrasto giurisprudenziale circa la ricorribilità delle omissioni sulle sanzioni accessorie.

  • L. 23 giugno 2017, n.103, art.1, comma 50

    Norma che ha introdotto l'art.448, comma 2-bis, e ha quindi influito sui limiti dell'impugnazione delle sentenze di patteggiamento.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n.21369 del 26/09/2019 (Meizani), Rv. 279349

    Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare sanzioni amministrative obbligatorie; tale principio è applicato nel caso in esame per ritenere fondato il ricorso.

  • art.445, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede alcune esclusioni nell'applicazione di effetti accessori nella procedura di cui all'art.444; la Corte osserva che l'esclusione prevista da tale norma non si applica alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, la quale va quindi decisa.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento che ometta di pronunciarsi su sanzioni amministrative accessorie obbligatorie è impugnabile in Cassazione: la Sezione Unita (Meizani) ha ammesso il ricorso per omessa o errata applicazione delle sanzioni accessorie.
  • Quando la legge (es. art.186 C.d.S.) prevede la sospensione della patente quale sanzione accessoria obbligatoria per la fattispecie contestata, il giudice nel patteggiamento deve decidere anche su tale misura; l'omissione comporta annullamento limitato e rinvio.
  • La decisione di annullare 'limitatamente' significa che viene rimessa al giudice di merito la statuizione sulla sanzione accessoria senza intaccare le altre statuizioni della pena concordata, salvo ulteriori profili di illegittimità.
  • Per il difensore: verificare sempre che la sentenza di applicazione della pena su richiesta indichi espressamente le sanzioni accessorie dovute o, in mancanza, valutare tempestiva impugnazione (o sollecitazione di statuizione) per evitare il rinvio.
  • Per il pubblico ministero: è percorribile il rimedio della cassazione per omissione di sanzioni amministrative obbligatorie anche in caso di patteggiamento, sulla base della giurisprudenza di legittimità.

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