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Sentenza

Sentenza n. 5261/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione a) dell’Ordinanza Dirigenziale di demolizione n.08/2026, prot.n.6076/2026 del 24.03.2026, notificata il 26.06.2026 b) degli atti in essa richiamati ed in particolare e per quanto occorra: b/bis) della relazione tecnica prot.n.4067 del 24.2.26 e del regolamento edilizio, in parte qua; c) di ogni altro atto ai precedenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto; nonché, d) per l’accertamento, anche in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto alla installazione e/o al mantenimento della pergotenda come descritta in atti, previa disapplicazione anche in via incidentale degli atti descritti da a) a c), con ogni conseguenza di legge

Giustizia amministrativa202604521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di una pergotenda bioclimatica e preannuncio di acquisizione dell’area al patrimonio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 8/2026, con la quale il Comune aveva ordinato la rimozione, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, di una pergotenda bioclimatica di circa 13 mq, poggiata su ruote, con intelaiatura metallica, copertura in tessuto retrattile e aperta su tutti i lati. L’amministrazione aveva riconosciuto che l’opera era ascrivibile agli interventi di edilizia libera, ma aveva comunque ritenuto che non rispettasse il contesto normativo e aveva preannunciato, in caso di mancata demolizione, l’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001. Sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento all’erronea applicazione della sanzione demolitoria, alla contraddittorietà della motivazione, al contrasto con la disciplina dell’edilizia libera e con l’art. 48 del regolamento edilizio comunale, nonché all’illegittimità dell’acquisizione conseguente all’inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. La struttura, per caratteristiche concrete, è stata qualificata come pergotenda riconducibile all’attività edilizia libera: la copertura era costituita da una tenda retrattile, la struttura era poggiata su ruote, l’opera era aperta su tutti i lati e aveva funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e di migliore fruizione dello spazio esterno. In assenza di creazione stabile di volume o superficie e di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da configurare un organismo edilizio, non era necessario alcun titolo abilitativo. Il Collegio ha rilevato inoltre la contraddittorietà dell’ordinanza, che da un lato riconosceva l’edilizia libera dell’intervento e dall’altro ne ordinava la demolizione richiamando genericamente un contrasto con il contesto normativo. Il richiamo all’art. 48 del regolamento edilizio era incongruo, poiché tale disposizione legittimava espressamente strutture del genere, anche in deroga alla disciplina delle distanze. L’art. 31 d.P.R. 380/2001, e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale, non sono applicabili a un’opera realizzata in edilizia libera, essendo riferiti a interventi eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso di costruire. Il Comune, non costituito, è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001

    opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera

    La pergotenda descritta, caratterizzata da tenda retrattile, struttura accessoria, appoggio su ruote e apertura su tutti i lati, rientra nell’attività edilizia libera e non necessita di titolo abilitativo.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria non può essere applicata a un’opera riconducibile all’edilizia libera; la disposizione riguarda opere realizzate in assenza o totale difformità dal permesso di costruire.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale quale conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione presuppone la legittimità di un ordine demolitorio riferito a un intervento soggetto a permesso di costruire e non è applicabile a una pergotenda in edilizia libera.

  • art. 48, comma 1, lettere c) e f), regolamento edilizio comunale

    La disposizione regolamentare, secondo il TAR, legittima la struttura in questione e prevede anche una deroga alla disciplina delle distanze; il suo richiamo non giustifica quindi l’ordine di demolizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Una pergotenda rientra nell’attività edilizia libera quando l’opera principale è costituita dalla tenda retrattile, destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, mentre la struttura portante ha funzione meramente accessoria e di sostegno, senza creare stabilmente nuovo volume o superficie.
  • La presenza di una struttura leggera, poggiata su ruote, aperta su tutti i lati e dotata di copertura retrattile esclude, in assenza di ulteriori elementi di fissità, stabilità e permanenza, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia soggetta a titolo abilitativo.
  • È illegittima, per contraddittorietà e difetto di coerenza motivazionale, un’ordinanza di demolizione che riconosca l’appartenenza dell’opera all’edilizia libera e, senza indicare specifiche ragioni incompatibili con tale qualificazione, ne ordini comunque la rimozione.
  • La sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale presuppongono un intervento realizzato in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e non possono essere applicate a opere rientranti nell’edilizia libera.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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