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Sentenza

Sentenza n. 1524/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023 e condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, notificata al Ministero il 16 luglio 2025 e munita di certificato di passaggio in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, alle condizioni applicate ai docenti a tempo indeterminato, per cinque annualità scolastiche, con conseguente attribuzione di un buono elettronico del valore nominale complessivo di 2.500 euro, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data degli incarichi di supplenza sino all’attribuzione. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione dell’obbligo di conformazione, l’assegnazione delle somme dovute, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Lo ha altresì ritenuto ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il giudicato, correttamente notificato e definitivamente formatosi, non risultava eseguito. Il Ministero, pur costituito, non aveva fornito la prova dell’adempimento, gravando su di esso l’onere di dimostrare il pagamento. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento. Il ricorrente è stato onerato della restituzione della copia esecutiva del titolo o del rilascio della quietanza in caso di pagamento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, in combinato disposto con l’art. 87, comma 3, c.p.a.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    La disposizione concorre a individuare il termine processuale di quindici giorni per il deposito del ricorso trattato in camera di consiglio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende ammissibile il ricorso per l’ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria a carico dell’Amministrazione statale.

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza consente di imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, una misura sostitutiva mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale pecuniario notificato a un’amministrazione statale, il ricorso è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il giudicato è stato correttamente notificato ed è divenuto definitivo, l’Amministrazione deve dimostrarne l’avvenuta esecuzione; la mera costituzione formale in giudizio, priva della prova del pagamento o dell’adempimento, non è sufficiente.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute in forza di un giudicato, l’Amministrazione soccombente può essere condannata alle spese del giudizio e il commissario ad acta può essere onerato di riferire al giudice sull’attività esecutiva svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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