Ordinanza n. 3103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di Medicina e chirurgia nell’ambito del c.d. semestre filtro. L’appello conteneva censure eterogenee: alcune rivolte contro vizi asseritamente idonei a inficiare l’intera procedura di accesso; altre riferite alla propria mancata collocazione in posizione utile della graduatoria. La ricorrente aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio tale da consentirle l’assegnazione di una delle sedi universitarie opzionate. In particolare, ha dedotto l’illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria e la conseguente impossibilità di beneficiare dei posti lasciati vacanti dagli studenti che avevano rinunciato all’immatricolazione. Ha chiesto una misura cautelare di ammissione con riserva e in sovrannumero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando l’ordinanza del TAR nei limiti indicati. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, diretto a ottenere la riedizione dell’intera procedura, fosse logicamente incompatibile con la misura concretamente richiesta dell’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero; tali doglianze sono state quindi ritenute carenti di periculum in mora, salva la facoltà del TAR di esaminarne il merito. Quanto alla censura sul mancato scorrimento della graduatoria, il Collegio ha ravvisato il fumus boni iuris, richiamando l’orientamento secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non sembra assicurare un meccanismo meritocratico di riassegnazione dei posti rimasti vacanti secondo l’ordine della graduatoria. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché la mancata riassegnazione dei posti vacanti può pregiudicare il diritto della candidata, dotata almeno di una sufficienza, a ottenere l’assegnazione di un posto e a intraprendere gli studi prescelti. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulla posizione della candidata: innanzitutto effettuando gli scorrimenti per i posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi indicate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, sulla cui base è stato esaminato il gravame contro l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 11, c.p.a.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la fissazione prioritaria dell’udienza di merito; il Consiglio di Stato ne ha ordinato l’applicazione mediante trasmissione dell’ordinanza al TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, una domanda di ammissione individuale con riserva e in sovrannumero non è strettamente funzionale a censure dirette alla riedizione dell’intera procedura; rispetto a tali censure può difettare il periculum in mora, ferma la loro valutazione nel giudizio di merito.
- Quando una procedura selettiva prevede una prima graduatoria e un termine breve per l’immatricolazione, escludendo dagli scorrimenti successivi chi non si iscriva immediatamente, il mancato utilizzo dei posti successivamente vacanti può apparire prima facie lesivo del principio meritocratico e dell’ordine della graduatoria.
- In presenza di posti vacanti e di una candidata che abbia superato almeno una delle prove o materie richieste, la tutela cautelare può consistere nell’ordine all’amministrazione di effettuare gli scorrimenti, verificare la compatibilità del punteggio con i posti disponibili e assegnare il posto secondo l’ordine delle preferenze, senza disporre automaticamente l’ammissione in sovrannumero.
- La valutazione cautelare del fumus e del periculum resta sommaria e non pregiudica gli approfondimenti riservati al giudizio di merito.
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