Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GUP contestando la non corretta determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente). Ha dedotto la violazione dell'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-quater C.d.s., sostenendo che il giudice non ha tenuto conto del raddoppio della durata della sospensione previsto quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, elemento pacificamente emerso negli atti e indicato nel capo di imputazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla durata della sospensione della patente di guida. Ha rideterminato la sanzione amministrativa accessoria nella misura di due anni, perché il giudice di merito non aveva applicato il raddoppio previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) C.d.s. per il caso di veicolo di proprietà di terzi. La Corte ha inoltre richiamato che l'art.186-bis (aumenti per i conducenti under 21) era richiamato ma non valutabile in questa sede in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art.186, comma 2, lett.c), C.d.s.

    «All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata»

    La Corte interpreta la norma come imponendo il raddoppio della durata della sospensione della patente quando il veicolo è di proprietà di terzi; applicazione diretta nel caso concreto con conseguente aumento da un anno a due anni.

  • art.186-bis, comma 3, C.d.s.

    «Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà»

    La norma aumenta le sanzioni per i conducenti under 21; la Corte la richiama come applicabile al caso (imputato minore di 21 al momento del fatto) ma non la valuta in questa sede perché la questione non è stata oggetto di impugnazione dal pubblico ministero.

  • art.444 e ss., cod. proc. pen.

    Indicano la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata era una pronuncia resa ai sensi di tali norme.

  • art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Fissa i limiti del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta; la Corte ha confermato che è ammissibile censurare l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative anche in tale contesto, ai sensi della giurisprudenza (Sez. U).

  • art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme sostanziali; è stata richiamata come base formale del motivo proposto dal Procuratore generale.

  • art.620, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente la statuizione di annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte l'ha ritenuta applicabile per rideterminare direttamente la sanzione accessoria.

Massime di principio

  • Quando il veicolo utilizzato per il reato appartiene a persona estranea al fatto, la durata della sospensione della patente prevista dall'art.186, comma 2, lett.c) C.d.s. deve essere raddoppiata; il giudice deve verificare e motivare la proprietà del veicolo prima di determinare la durata della sospensione.
  • Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta (art.444 e ss.), la Corte di cassazione può sindacare l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative accessorie, nei limiti stabiliti dall'art.448 c.2-bis e dalla giurisprudenza della Sez. U.
  • Se l'errore riguarda soltanto la misura di una sanzione amministrativa accessoria e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la sanzione ai sensi dell'art.620, lett. l), cod. proc. pen.
  • Gli aumenti previsti dall'art.186-bis (per conducenti under 21) incidono sulla misura delle sanzioni e vanno considerati, ma la loro applicazione in sede di legittimità può essere limitata se non è stata oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero.
  • Chi valuta una sentenza di merito deve controllare la completezza della motivazione anche rispetto agli elementi che incidono sulle sanzioni accessorie (es. proprietà del veicolo): l'omissione può essere censurata in cassazione se incide sulla legalità della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.