Sentenza n. 1676/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 767/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto congiuntamente un ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 767/2024, notificata e passata in giudicato per mancata impugnazione. Hanno chiesto che fosse dichiarato l’inadempimento dell’Amministrazione e che questa fosse condannata ad accreditare sulla Carta elettronica del docente € 2.000,00 in favore di una ricorrente e € 1.500,00 in favore dell’altra. Hanno inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, valorizzando il carattere definitivo del titolo giudiziale, attestato dalla certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che l’incarico è obbligatorio e non dà diritto a compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha inoltre precisato le modalità di deposito telematico degli atti del Commissario tramite il PAT. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in € 552,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine e nominare, anche per il caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per le condanne derivanti dalla legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il Commissario appartiene alla stessa Amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia definitivo e che sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento affinché il giudice possa ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e completa della decisione entro un termine perentorio.
- Ai sensi dell’art. 114 c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta destinato a operare, su istanza di parte, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione resistente, l’incarico costituisce un munus obbligatorio, non può essere rifiutato per effetto di disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza e, in assenza di diversa previsione, non comporta un compenso autonomo se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice amministrativo, deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, secondo la modulistica e le modalità tecniche previste per gli ausiliari del giudice.
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