Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7027/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento del GUP di Brindisi. I motivi dedotti erano: (1) errore nella qualificazione giuridica della condotta ascritta a Mangano (si contestava che le opere descritte — cancello in legno, un'opera in muratura con marciapiede, una telecamera, segnali di divieto di accesso — non integrino il reato di lottizzazione abusiva perché non comportano incremento di volumetria né violazione della riserva pubblica di programmazione territoriale, e perché gli standard sarebbero stati rispettati dalla variante urbanistica); (2) errore di fatto e prescrizione: le singole condotte comprese nella continuazione si sarebbero prescritte il 18 marzo 2011, anteriore all'apertura delle indagini.

La decisione

La Corte costituisce il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura attiene a una valutazione giuridica e a un riesame di merito delle risultanze, non a un errore percettivo coperto dall'art. 625-bis c.p.p.; pertanto è inammissibile. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la prescrizione potesse essere dedotta in cassazione sulla sentenza di patteggiamento, alla luce della limitazione di impugnabilità introdotta dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la sentenza richiama la giurisprudenza che esclude la possibilità di dedurre in cassazione la prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimessione straordinaria per errore di fatto; interpretata come rimedio limitato agli errori percettivi e non alle valutazioni giuridiche o di merito.

  • art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis)

    introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle fattispecie tassativamente indicate (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione imputazione/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura di sicurezza); esclude la possibilità di dedurre in cassazione la prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di patteggiamento, salvo i casi espressamente previsti.

  • art. 157 cod. proc. pen. (comma 7)

    Prevede che la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa; in mancanza non può ritenersi desistita implicitamente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; la mancata declaratoria può essere dedotta in Cassazione nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 616 cod. proc. pen. (comma 1)

    Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; qui impiegato per irrogare le spese al ricorrente.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (artt. citati: art. 30, art. 44 lett. c), art. 4 lett. c), artt. 64, 65, 93, 94, 95)

    Normativa urbanistica richiamata per le fattispecie di lottizzazione/abusi edilizi oggetto dell'imputazione; usata per qualificare le condotte rilevanti ai fini penali urbanistici.

  • codice penale, artt. 633 e 639-bis

    Articoli del codice penale richiamati nell'imputazione come reati contestati (tra cui reati contro il patrimonio/illecito connesso alle opere).

  • D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 181)

    Norma sul patrimonio culturale richiamata nell'imputazione; indicata fra le fattispecie per le quali è stata applicata la pena.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto quando si deduca un errore percettivo concreto (es. confusione di soggetti, di atti o di documenti); non copre valutazioni giuridiche o rivalutazioni del merito.
  • La censura relativa alla qualificazione giuridica che si traduce in una richiesta di nuovo esame dei fatti e delle risultanze probatorie è inammissibile in sede straordinaria e in cassazione, salvo che non si tratti di un palese travisamento dei fatti riconducibile a errore percettivo.
  • La riforma introdotta dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita fortemente l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento: la prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento, di norma, non è deducibile in cassazione.
  • Se si vuole contestare la prescrizione in casi di patteggiamento, è necessario agire con gli strumenti processuali adeguati e, in alcuni casi, dedurre l'errore davanti al giudice che omologa l'accordo; la semplice impugnazione in cassazione non è sempre la via efficace.
  • La rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa (art. 157, comma 7 c.p.p.); senza tale atto formale la rinuncia non può essere desunta implicitamente.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla cassa delle ammende); pertanto va valutata cautamente la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni straordinarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.