Cassazione Penale, Sentenza n. 33381/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato, dirigente del settore tecnico di un Comune e quindi pubblico ufficiale, era accusato di avere accettato e ricevuto da un referente di una società privata un incarico di collaudatore presso altra società, per un compenso complessivo di 14.000 euro, con un acconto di 4.000 euro, in relazione a un progetto edilizio privato che richiedeva anche urgenti lavori comunali di allargamento di una strada. Secondo l’imputazione, l’imputato, in assenza di un interesse pubblico e pur consapevole dell’insussistenza dei presupposti per l’autorizzazione richiesta dalla società, aveva trasmesso alla Giunta comunale il progetto definitivo delle opere e il piano particellare di esproprio necessari all’avvio del procedimento espropriativo. Il Tribunale lo aveva ritenuto responsabile del reato di corruzione propria, poi riqualificato in corruzione impropria ex art. 318 c.p.; nel giudizio di rinvio, la Corte di appello aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione e confermato le statuizioni civili, limitatamente all’an debeatur, rinviando la quantificazione del danno al giudice civile. Il ricorrente ha dedotto: l’inutilizzabilità di alcune intercettazioni ambientali, per incertezza circa il luogo di ascolto e registrazione e per la mancata autorizzazione all’uso di impianti esterni all’ufficio del pubblico ministero; la conseguente necessità di applicare l’art. 129, comma 2, c.p.p. e pronunciare assoluzione nel merito, sostenendo che l’espunzione delle intercettazioni avrebbe privato di base la ricostruzione del pactum sceleris; la violazione di legge e il vizio di motivazione sulle statuizioni civili, assumendo l’assenza sia di danno patrimoniale sia di danno non patrimoniale in favore del Comune, nonché l’omessa motivazione sulla condanna alle spese. La difesa ha inoltre sostenuto che la questione sull’inutilizzabilità fosse stata tempestivamente devoluta e non coperta da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riconosciuto l’esistenza astratta dell’interesse dell’imputato a impugnare la declaratoria di prescrizione, poiché la conferma delle statuizioni civili poteva produrre conseguenze extrapenali sfavorevoli. Ha tuttavia ritenuto manifestamente infondati i motivi sulle intercettazioni e sull’art. 129, comma 2, c.p.p. La dedotta inutilizzabilità non riguardava una nullità assoluta incidente sulla validità dell’intero giudizio, bensì l’utilizzabilità di un nucleo probatorio; inoltre, il Tribunale aveva verificato il problema attraverso l’audizione di un operante di polizia giudiziaria e aveva motivatamente qualificato come errore materiale la diversa indicazione contenuta nei verbali. La Corte di appello aveva comunque fondato la decisione anche su numerosi elementi ulteriori, tra cui la progressiva evoluzione dei rapporti tra l’imputato e il referente privato, l’anticipata fatturazione del compenso e la correlazione temporale tra l’incarico professionale e le iniziative amministrative, sicché la difesa non aveva superato la prova di resistenza. Non ricorrevano, pertanto, elementi evidenti e non contestabili per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. Quanto alle statuizioni civili, la Corte ha rilevato che il danno patrimoniale era stato escluso dai giudici di merito, mentre la condanna riguardava il danno non patrimoniale arrecato alla dignità e al prestigio della funzione pubblica, da quantificarsi in sede civile. La motivazione della sentenza di appello, integrata dal richiamo alla motivazione di primo grado e inserita in una situazione di doppia conforme, è stata ritenuta sufficiente. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È stata invece rigettata la richiesta della parte civile di rifusione delle spese del giudizio di cassazione, perché nel rito camerale non partecipato si era limitata a chiedere il rigetto senza contrastare specificamente i motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato nell’imputazione quale disposizione sul reato continuato.
art. 110 c.p.
Richiamato nell’imputazione quale disposizione sul concorso di persone nel reato.
art. 318 c.p.
La condotta è stata ricondotta alla fattispecie di corruzione impropria; il reato è stato poi dichiarato estinto per prescrizione.
art. 319 c.p.
Richiamato nell’originaria contestazione di corruzione.
art. 321 c.p.
Richiamato nell’originaria contestazione quale disposizione relativa alla punibilità del privato corruttore.
art. 129 c.p.p.
In ogni stato e grado del processo, il giudice dichiara d’ufficio le cause di non punibilità; quando ricorre una causa di estinzione ma dagli atti risulta evidente una causa di assoluzione nel merito, pronuncia la relativa sentenza.
La prescrizione prevale, salvo che emerga in modo evidente e non contestabile una causa di assoluzione nel merito. La deduzione di inutilizzabilità di alcune prove non impone una rinnovazione del giudizio quando la decisione poggia anche su ulteriori elementi.
art. 191 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’utilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
art. 268 c.p.p.
Disciplina le modalità di esecuzione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto non decisiva la contestazione relativa al luogo di ascolto e registrazione, anche alla luce degli accertamenti compiuti dal Tribunale.
art. 271 c.p.p.
Richiamato per la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 530 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di un’assoluzione in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte ha escluso l’evidenza necessaria ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.
art. 578 c.p.p.
Consente, in presenza di prescrizione o amnistia, la conferma delle statuizioni civili; la Corte ha richiamato tale disposizione per la permanenza della decisione risarcitoria sul solo an debeatur.
art. 606 c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; le censure sono state dichiarate manifestamente infondate o comunque inidonee a superare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 611 c.p.p.
Ha regolato la celebrazione del procedimento di cassazione con contraddittorio scritto e senza trattazione orale, in assenza di richiesta rituale.
art. 616 c.p.p.
Ha costituito la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
art. 651 c.p.p.
Richiamato per evidenziare gli effetti extrapenali del giudicato penale di condanna o assoluzione nei giudizi civili.
art. 652 c.p.p.
Richiamato per evidenziare gli effetti extrapenali del giudicato penale nei giudizi civili.
art. 654 c.p.p.
Richiamato per gli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi.
Massime di principio
- L’imputato conserva un interesse concreto a impugnare una sentenza di non doversi procedere per prescrizione quando la decisione mantiene statuizioni civili o può produrre ulteriori conseguenze extrapenali sfavorevoli; l’interesse può consistere nell’ottenimento di una formula assolutoria di merito.
- Nel giudizio di cassazione, quando il reato è prescritto, la causa estintiva prevale sulle questioni processuali, salvo che la questione dedotta incida direttamente sulla validità delle statuizioni civili oppure che dagli atti emerga in modo evidente e non contestabile una causa di assoluzione ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.
- La deduzione dell’inutilizzabilità di alcune intercettazioni non impone una pronuncia assolutoria quando la responsabilità, secondo la motivazione della sentenza, risulta sostenuta anche da elementi probatori autonomi e la difesa non dimostra concretamente che l’espunzione delle captazioni renda insostenibile la ricostruzione accusatoria.
- Quando la documentazione relativa alle operazioni di intercettazione presenta una difformità circa il luogo di registrazione, il giudice può accertarne la natura di errore materiale mediante l’istruttoria necessaria e motivare sull’utilizzabilità delle captazioni; la valutazione di merito, se logicamente argomentata, non è censurabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.
- L’imputato che impugna una sentenza di proscioglimento per prescrizione per ottenere l’assoluzione nel merito deve indicare specificamente elementi idonei a dimostrare, in modo evidente e non contestabile, l’insussistenza del fatto, la mancata commissione, l’assenza dell’elemento soggettivo o la non configurabilità del reato.
- L’omessa trattazione espressa di un motivo di appello non determina necessariamente un vizio di motivazione quando il motivo risulti implicitamente assorbito e disatteso dall’impianto argomentativo complessivo della decisione.
- In presenza di una doppia conforme, il giudice di appello può confermare le statuizioni civili richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, purché da tale motivazione e dal complessivo percorso decisionale risultino comprensibili le ragioni della conferma.
- Il danno non patrimoniale arrecato alla dignità e al prestigio della pubblica funzione può costituire oggetto di condanna generica al risarcimento, con rimessione al giudice civile della liquidazione del quantum.
- Nel giudizio di cassazione celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla rifusione delle spese solo se abbia svolto un’attività concreta e specifica di contrasto ai motivi di ricorso; la mera richiesta di rigetto con vittoria di spese non è sufficiente.
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