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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36005/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la condanna per furto aggravato e per il reato di porto di strumenti atti ad offendere/possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, con aumento di pena per la recidiva, oltre all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio nazionale a pena espiata. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 15, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, contestandone i presupposti e la motivazione sulla pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e non censurabile la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla elevata capacità delinquere desunta dai precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi o di collaborazione, valorizzando che l'arresto era avvenuto in quasi flagranza con elementi probatori schiaccianti. Ha inoltre ritenuto congrua e logica la motivazione sulla misura di sicurezza dell'espulsione, basata sulla pericolosità sociale dell'imputato, sulla mancanza di valido titolo di soggiorno, di stabile dimora e di lavoro lecito, nonché sulla sua abituale dedizione ai reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice richiamata nel capo d'imputazione per il furto oggetto di contestazione

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    norma aggravatrice richiamata per qualificare il furto contestato

  • art. 707 c.p.

    norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione insieme al furto

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    individua i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego può fondarsi anche su un solo elemento negativo rilevante ex art. 133 c.p. o sull'assenza di elementi positivi

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione e valutazione della personalità, dei precedenti e delle modalità del fatto, richiamati per giustificare il diniego delle attenuanti generiche

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    norma posta a base della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero a pena espiata; la Corte ritiene congrua la valutazione di pericolosità sociale

  • art. 616 c.p.p.

    regola conseguente all'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui, tra i criteri dell'art. 133 c.p., un elemento ritenuto prevalente, anche uno solo, idoneo a escludere il beneficio.
  • La mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato può, da sola, sorreggere il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La valutazione di pericolosità sociale ai fini dell'espulsione dello straniero a pena espiata è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non illogica e aderente agli elementi di fatto rilevanti, quali assenza di titolo di soggiorno, di dimora stabile e di attività lecita, oltre a precedenti penali significativi.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della motivazione quando la decisione impugnata risulti coerente e conforme ai principi consolidati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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