Sentenza n. 1525/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 18920 in data 19 ottobre 2023, con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza dell’interessato per la sanatoria paesaggistica di un immobile sito nel Comune di Taormina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria paesaggistica relativo ad ampliamenti con creazione di nuova superficie e nuovo volume di un immobile sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Soprintendenza ha respinto l’istanza di sanatoria paesaggistica riguardante l’ampliamento del terzo e quarto piano e di un deposito annesso ad attività commerciale. Ha dedotto: la violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004; la tardività del parere della Soprintendenza rispetto al termine previsto dalla legge; il difetto di motivazione, poiché il diniego si sarebbe fondato sul solo richiamo a una circolare assessoriale e sulla qualificazione delle opere come ampliamento di un immobile residenziale, senza esaminare concretamente la consistenza degli interventi e la loro incidenza paesaggistica; l’erronea applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e della circolare n. 2/2022; la violazione della disciplina del terzo condono, sostenendo che l’impedimento assoluto alla sanatoria riguarderebbe soltanto i vincoli di inedificabilità assoluta o le opere realizzate entro 150 metri dalla battigia; nonché la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 17 della legge regionale n. 4/2003. L’Amministrazione ha sostenuto che le opere hanno determinato nuove superfici e volumetrie e che, per tali interventi, la sanatoria paesaggistica è preclusa; ha inoltre affermato che l’art. 17 della legge regionale n. 4/2003 riguarda soltanto il primo e il secondo condono e che, trattandosi di opere abusive già realizzate e di un’attività vincolata, non erano necessari il preavviso di rigetto, un’ulteriore istruttoria o una motivazione diversa dall’individuazione dell’abuso e dal richiamo alla disciplina applicabile.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli paesaggistici siano sanabili soltanto in presenza congiunta di specifiche condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità alle opere di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al decreto; e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Nel caso concreto, la creazione di nuova superficie e nuova volumetria rendeva il provvedimento sostanzialmente vincolato e impediva l’accoglimento dell’istanza. Per tale ragione il Collegio ha escluso la necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, nonché la configurabilità di un affidamento tutelabile del proprietario nella conservazione dell’abuso. Ha ritenuto altresì superfluo il preavviso di rigetto, poiché l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l’esito della procedura relativa a opere abusive già realizzate e non modificabili. Il diniego è stato giudicato adeguatamente motivato mediante il richiamo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, alla circolare assessoriale che chiariva l’impossibilità di assentire abusi comportanti nuovi volumi o superfici paesaggisticamente rilevanti. È stata infine respinta la censura sul silenzio-assenso, poiché l’art. 17 della l.r. n. 4/2003 si riferisce espressamente al primo e al secondo condono, non al terzo condono oggetto della controversia. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Nel terzo condono, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo quando ricorrano cumulativamente la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004
Disciplina il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, nel cui ambito il ricorrente aveva invocato l’obbligo di preavviso di rigetto; il giudice ha escluso tale obbligo concreto per il carattere vincolato della decisione relativa alla creazione di nuova superficie.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
Consente la motivazione mediante riferimento ad altro atto; il richiamo alla circolare assessoriale è stato ritenuto sufficiente a motivare il diniego, poiché la circolare chiariva la non assentibilità degli abusi comportanti nuovi volumi o superfici paesaggisticamente rilevanti.
art. 17 l.r. n. 4/2003
Il silenzio-assenso previsto dalla disposizione riguarda espressamente il primo e il secondo condono e non è applicabile alla domanda relativa al terzo condono.
art. 25-bis l.r. n. 16/2016, introdotto dall’art. 1 l.r. n. 19/2021
La controversia richiama la disposizione regionale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; la decisione è stata tuttavia fondata sui limiti direttamente derivanti dalla disciplina statale del terzo condono.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono cumulativamente la loro realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e il parere favorevole dell’autorità paesaggistica.
- La creazione di nuova superficie o nuova volumetria paesaggisticamente rilevante preclude il rilascio della sanatoria paesaggistica nell’ambito del terzo condono quando l’intervento non rientra tra le opere di minore rilevanza ammesse dalla disciplina applicabile.
- Quando la decisione repressiva o denegatoria in materia di abuso edilizio e paesaggistico è vincolata dalla tipologia dell’intervento abusivo, non è necessaria una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né può riconoscersi un affidamento tutelabile nella conservazione di una situazione abusiva fondata sul mero decorso del tempo.
- Nei procedimenti relativi a opere abusive già realizzate, il carattere vincolato della decisione può rendere superfluo il preavviso di rigetto, quando l’apporto partecipativo non sia idoneo a modificare l’esito del procedimento.
- Il silenzio-assenso previsto dall’art. 17 della l.r. n. 4/2003 opera, secondo il suo tenore letterale, con riferimento al primo e al secondo condono e non si estende alle domande relative al terzo condono.
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