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Ordinanza

Ordinanza n. 3669/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, voglia codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma - sezione Lavoro n. 3852/25 (v. allegato) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 7014/2024, pubblicata in data 28/03/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 14/04/2025, passata in giudicato, provvedendo “a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 258,00 oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u., da distrarsi”. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.

Giustizia amministrativa202601898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del giudice ordinario che aveva disposto la rifusione delle spese di lite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito desse esatta esecuzione a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, notificata all'amministrazione, con la quale era stata disposta la rifusione delle spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Sono stati chiesti anche la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Dal testo dell'ordinanza non risultano ulteriori specifiche censure.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né le richieste accessorie. Ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione una relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Ha quindi ordinato al Ministero di depositare la relazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 15 dicembre 2026. Il provvedimento ha natura istruttoria e non contiene una valutazione definitiva sull'inadempimento dell'amministrazione, sulla nomina del commissario ad acta o sulla penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata dal ricorrente quale base della richiesta di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; l'ordinanza non decide sulla sua applicazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non definisce la richiesta di sospensione.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza del giudice ordinario in copia attestata conforme; l'ordinanza non esamina specificamente gli effetti di tale notificazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

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