Direttiva 2004/116
Direttiva 2004/116/CE della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l’inclusione della Candida guilliermondiiTesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE per inserire la Candida guilliermondii tra i lieviti autorizzati nel gruppo dei prodotti destinati all'alimentazione animale. La decisione si fonda sul parere scientifico EFSA, che non evidenzia rischi per salute umana, salute animale o ambiente, e sulla verifica della conformità ai requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva madre. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2005.
Modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE per includere la Candida guilliermondii tra i lieviti coltivati autorizzati su substrati di origine vegetale nell'alimentazione animale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, chiamati a recepire la modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali. L'ambito materiale riguarda il gruppo di prodotti 1.2.1. "Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale", con specifico riferimento alla Candida guilliermondii coltivata su substrati di origine vegetale. La nuova voce riguarda l'impiego nel settore dei mangimi e, secondo l'allegato, è autorizzata per i suini da ingrasso alle condizioni indicate. La direttiva ha efficacia nel SEE, secondo la menzione nel titolo.
Modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE per l'inclusione della Candida guilliermondii
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE su taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, aggiornando l'allegato della direttiva 82/471/CEE. L'obiettivo è autorizzare, alle condizioni fissate, la Candida guilliermondii coltivata su substrati di origine vegetale nel gruppo dei lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale.
Contesto e motivazioni
La Commissione rileva che è stata presentata domanda di autorizzazione per Candida guilliermondii, coltivata su substrati di origine vegetale, come prodotto microbico derivante da cellule residue della produzione industriale di acido citrico tramite fermentazione. Il parere scientifico dell'EFSA del 7 giugno 2004 conclude che l'impiego di tale prodotto, su substrato vegetale (melassa di zucchero di canna), non comporta rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 82/471/CEE.
Modifica normativa dell'allegato
L'articolo 1 dispone la sostituzione del testo dell'allegato della direttiva 82/471/CEE secondo il nuovo allegato della direttiva in esame. La modifica riguarda il gruppo di prodotti 1.2.1 "Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale".
Nel nuovo testo dell'allegato:
- sono indicati come lieviti compresi nel gruppo Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis e Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis;
- per tali prodotti sono previsti substrati quali melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate;
- i prodotti devono essere ottenuti dai microrganismi e dai substrati indicati nelle colonne corrispondenti e le cellule devono essere state uccise.
La direttiva introduce inoltre Candida guilliermondii con le seguenti condizioni specifiche:
- substrato di coltura: melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate;
- caratteristica di composizione: almeno il 16 % di materia secca;
- specie animale destinataria: suini da ingrasso.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2005 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta di un tipico obbligo di risultato proprio delle direttive UE, con margine agli Stati nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Sono previsti anche specifici obblighi di comunicazione alla Commissione:
- trasmissione immediata del testo delle disposizioni di recepimento;
- invio di una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dallo Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo pratico per gli operatori
Per i professionisti del settore mangimistico, la direttiva è rilevante perché amplia l'elenco dei prodotti autorizzati nell'allegato della direttiva 82/471/CEE, con effetto sulle formulazioni e sugli impieghi consentiti per i suini da ingrasso. L'effettiva operatività nel diritto interno dipende dal recepimento nazionale entro il termine del 30 giugno 2005.
Disposizioni principali
Integrazione dell'allegato della direttiva 82/471/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica del testo dell'allegato della direttiva 82/471/CEE conformemente all'allegato della direttiva. L'intervento consiste nell'inserimento della Candida guilliermondii nel gruppo di prodotti 1.2.1 "Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale".
Base scientifica e presupposti dell'autorizzazione
Dai considerando emerge che la candidatura riguarda Candida guilliermondii coltivata su substrato di origine vegetale, in particolare melassa di zucchero di canna. Il parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA del 7 giugno 2004 conclude che l'uso non comporta rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente. La Commissione afferma che il prodotto soddisfa i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 82/471/CEE alle condizioni fissate nell'allegato.
Contenuto tecnico dell'allegato modificato
L'allegato sostituisce la voce del gruppo 1.2.1 e indica i lieviti ammessi, i substrati di coltura, le caratteristiche di composizione e la specie animale destinataria. Per Candida guilliermondii il substrato di coltura comprende melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate; è prevista una composizione con almeno il 16 % di materia secca e l'uso per suini da ingrasso.
Obblighi di recepimento e comunicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 giugno 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 22 dic 2004Direttiva 2004/117
- direttiva · 15 dic 2004Direttiva 2004/107
- direttiva · 15 dic 2004Direttiva 2004/108
- direttiva · 15 dic 2004Direttiva 2004/109
- direttiva · 15 dic 2004Direttiva 2004/115
- direttiva · 13 dic 2004Direttiva 2004/112
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →