Direttiva 2004/117
Direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce, nelle principali discipline UE sulle sementi, la possibilità di svolgere sotto sorveglianza ufficiale alcune attività di ispezione in campo, campionamento e analisi, a condizione che siano rispettati requisiti stringenti di autorizzazione, formazione, sorveglianza e sanzioni. Estende inoltre il regime di equivalenza alle sementi provenienti da paesi terzi per varie categorie di sementi, se offrono garanzie equivalenti a quelle comunitarie. Rinvia a misure di dettaglio adottabili dalla Commissione e proroga temporaneamente le condizioni della decisione 98/320/CE fino al 30 settembre 2005. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° ottobre 2005.
Modifica il regime UE sulla commercializzazione delle sementi per consentire, a condizioni armonizzate, esami e campionamenti sotto sorveglianza ufficiale e per estendere l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica alle direttive settoriali sulle sementi 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, quindi alle sementi di piante foraggere, cereali, barbabietole, ortaggi e piante oleaginose e da fibra. Incide sulle procedure di certificazione, ispezione in campo, campionamento e analisi, nonché sul riconoscimento dell’equivalenza delle sementi raccolte in paesi terzi. Prevede inoltre una deroga, su richiesta, per gli Stati membri in cui la coltura e la commercializzazione delle sementi di barbabietole abbiano rilevanza economica minima.
Direttiva 2004/117/CE del Consiglio: esami sotto sorveglianza ufficiale ed equivalenza delle sementi di paesi terzi
La direttiva modifica il quadro UE della commercializzazione delle sementi per rendere strutturale, in più settori merceologici, la possibilità di affidare sotto sorveglianza ufficiale alcune attività di ispezione, campionamento e controllo. La finalità è semplificare le procedure di certificazione senza ridurre in modo significativo la qualità delle sementi, estendendo al contempo il regime di equivalenza alle sementi provenienti da paesi terzi.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si innesta sulle discipline settoriali delle sementi contenute nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. Dai considerando emerge che l’esperimento temporaneo avviato con la decisione 98/320/CE aveva dato esiti favorevoli: in determinate condizioni, le procedure di certificazione possono essere semplificate mantenendo invariato il livello di qualità. La direttiva mira quindi a stabilizzare tali soluzioni e ad estenderle anche alle sementi di piante orticole.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche interessano:
- sementi di piante foraggere (direttiva 66/401/CEE);
- sementi di cereali (direttiva 66/402/CEE);
- sementi di barbabietole (direttiva 2002/54/CE);
- sementi di ortaggi (direttiva 2002/55/CE);
- sementi di piante oleaginose e da fibra (direttiva 2002/57/CE).
L’intervento riguarda in particolare i requisiti per la certificazione ufficiale, le modalità di esame sotto sorveglianza ufficiale, il campionamento e i controlli di laboratorio, nonché il riconoscimento dell’equivalenza delle sementi raccolte in paesi terzi.
Esami sotto sorveglianza ufficiale: struttura generale
La direttiva modifica le varie direttive settoriali per consentire che, in luogo del solo esame ufficiale, alcune verifiche possano svolgersi sotto sorveglianza ufficiale. La logica è comune: il risultato finale deve restare equivalente a quello assicurato dal controllo ufficiale, ma lo Stato membro può organizzare i mezzi e i dettagli procedurali.
Per tutte le categorie interessate, il sistema richiede che:
- gli operatori incaricati siano espressamente autorizzati dall’autorità di certificazione delle sementi;
- siano in possesso delle necessarie qualifiche tecniche, acquisite con formazione analoga a quella degli operatori ufficiali e confermate da esami ufficiali;
- operino sotto sorveglianza ufficiale;
- vi sia una quota minima di controlli effettuati da personale ufficiale pari al 5 %;
- una parte dei campioni o delle colture sia conservata per controlli successivi o di laboratorio;
- gli Stati membri prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Ispezione in campo
Per l’ispezione in campo, la direttiva richiede che l’ispettore:
- possieda le necessarie qualifiche tecniche;
- non tragga profitto personale dall’attività ispettiva;
- sia autorizzato dall’autorità competente;
- presti giuramento o sottoscriva una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme sui controlli ufficiali;
- svolga le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili.
Inoltre:
- la coltura da seme deve provenire da sementi già sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
- almeno il 5 % delle colture deve essere controllato da ispettori ufficiali;
- una parte dei campioni delle partite raccolte deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per analisi di identità e purezza varietale.
Controlli delle sementi e laboratori autorizzati
I controlli di laboratorio sono affidati a laboratori appositamente autorizzati. La direttiva richiede che:
- vi sia un responsabile tecnico dell’analisi in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo;
- gli analisti abbiano qualifiche tecniche ottenute con formazione conforme a quella degli analisti ufficiali e confermate da esami ufficiali;
- locali e attrezzature siano considerati soddisfacenti dall’autorità competente;
- le prove siano eseguite secondo metodi vigenti a livello internazionale.
I laboratori possono essere:
- indipendenti; oppure
- appartenenti a una società sementiera.
Nel secondo caso, il laboratorio può operare solo per partite prodotte per conto della società di appartenenza, salvo diversa intesa con il richiedente e con l’autorità competente.
Campionamento sotto sorveglianza ufficiale
La disciplina del campionamento è armonizzata in termini simili. I campionatori devono essere autorizzati e qualificati; possono essere indipendenti o dipendenti da soggetti che non svolgono attività sementiera, oppure dipendenti di imprese sementiere. In quest’ultimo caso, il campionamento è limitato ai lotti prodotti per conto del datore di lavoro, salvo diverso accordo.
Punti rilevanti:
- il campionamento deve essere svolto secondo metodi internazionali;
- l’attività è soggetta a sorveglianza appropriata da parte dell’autorità competente;
- il campionamento automatico è ammesso solo con procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
- almeno il 5 % dei lotti deve essere oggetto di campionamento di controllo da parte di campionatori ufficiali;
- i campioni prelevati ufficialmente devono essere confrontati con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
- il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.
Sanzioni e effetti della violazione
Per tutte le discipline modificate, gli Stati membri devono fissare sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione. Le sanzioni devono essere:
- effettive;
- proporzionate;
- dissuasive.
Possono includere il ritiro dell’autorizzazione agli ispettori, ai campionatori o ai laboratori colpevoli di violazioni per negligenza o dolo. In caso di violazione accertata, la certificazione delle sementi controllate deve essere annullata, salvo prova che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Equivalenza delle sementi raccolte in paesi terzi
La direttiva amplia il regime di equivalenza per le sementi raccolte in paesi terzi. Il principio comune è che tali sementi possono essere equiparate a quelle comunitarie se offrono le stesse garanzie quanto a:
- caratteristiche del prodotto;
- modalità di esame;
- identificazione;
- contrassegno;
- controllo.
Per ciascun settore, la direttiva aggiorna le disposizioni che consentono, su richiesta, la certificazione di sementi di origine terza, purché:
- provengano direttamente da sementi di base o certificate già ammesse, oppure da ibridazioni ammesse;
- la coltura di produzione sia stata ispezionata in conformità a una decisione di equivalenza;
- l’esame ufficiale attesti il rispetto delle condizioni dell’allegato pertinente.
Deroga specifica per le barbabietole
La direttiva inserisce nella direttiva 2002/54/CE l’articolo 30 bis. Su richiesta, uno Stato membro può ottenere una dispensa, totale o parziale, dall’applicazione della direttiva, salvo l’articolo 20, se la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle relative sementi hanno rilevanza economica minima nel suo territorio. La decisione segue la procedura prevista dall’articolo 28, paragrafo 2.
Proroga del regime transitorio della decisione 98/320/CE
L’articolo 6 proroga il regime transitorio sostituendo, nell’articolo 4 della decisione 98/320/CE, la data del 27 aprile 2005 con il 30 settembre 2005. La proroga serve a evitare un vuoto normativo fino all’operatività delle nuove disposizioni.
Recepimento, entrata in vigore e monitoraggio
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° ottobre 2005 e comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere accompagnate da tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro il 1° ottobre 2010, la Commissione deve svolgere una valutazione dettagliata della semplificazione introdotta, con particolare attenzione alle eventuali ripercussioni dei sistemi di sorveglianza sulla qualità delle sementi.
Profili operativi per il professionista
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché:
- apre alla gestione di processi di certificazione più flessibili, ma altamente presidiati;
- impone agli Stati membri di definire regole sanzionatorie nazionali robuste;
- richiede un’attenta valutazione dei rapporti tra autorità di certificazione, laboratori, campionatori e imprese sementiere;
- amplia le opportunità di approvvigionamento da paesi terzi, ma solo in presenza di equivalenza sostanziale e formale;
- presuppone, in sede nazionale, un recepimento puntuale entro il 1° ottobre 2005.
Disposizioni principali
Esami sotto sorveglianza ufficiale
Per le sementi di piante foraggere, cereali, barbabietole, ortaggi e piante oleaginose e da fibra, le direttive modificate consentono che l’accertamento della conformità ai requisiti varietali e di qualità avvenga, in alternativa all’esame ufficiale, tramite esame sotto sorveglianza ufficiale nei casi previsti dalle rispettive disposizioni interne degli articoli 2, 7, 9 e 25 modificati. La direttiva fissa condizioni comuni: ispettori/campionatori/laboratori devono essere appositamente autorizzati, possedere qualifiche tecniche adeguate, operare sotto sorveglianza ufficiale e senza profitto personale. Le attività di controllo devono essere supportate da controlli ufficiali a posteriori e da una percentuale minima del 5 % di verifiche svolte direttamente da personale ufficiale.
Requisiti per ispezione in campo, campionamento e analisi
Per l’ispezione in campo, gli ispettori devono essere qualificati, autorizzati dall’autorità competente, eventualmente vincolati da giuramento o dichiarazione d’impegno e soggetti a sorveglianza ufficiale; una quota almeno pari al 5 % delle colture deve essere controllata da ispettori ufficiali e parte dei campioni deve essere conservata per controlli successivi. Per il campionamento, i campionatori devono essere autorizzati, formati secondo modalità analoghe a quelle degli ufficiali e possono appartenere anche a imprese sementiere, con limiti alle attività svolte sui lotti prodotti per conto del datore di lavoro; il campionamento automatico è ammesso solo con procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale. Per i controlli di laboratorio, i laboratori devono essere autorizzati, avere responsabili tecnici qualificati, locali e attrezzature considerati soddisfacenti dall’autorità e operare secondo metodi internazionali.
Sanzioni e conseguenze delle violazioni
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva. Le sanzioni possono includere il ritiro dell’autorizzazione agli ispettori, ai campionatori o ai laboratori responsabili; in caso di violazione accertata, la certificazione delle sementi controllate deve essere annullata, salvo prova che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
Le modifiche agli articoli 15 e 16 della direttiva 66/401/CEE, agli articoli 15 e 16 della direttiva 66/402/CEE, agli articoli 22 e 23 della direttiva 2002/54/CE e agli articoli 19 e 20 della direttiva 2002/57/CE estendono il regime di equivalenza alle sementi raccolte in paesi terzi, purché offrano le stesse garanzie in termini di caratteristiche, esame, identificazione, contrassegno e controllo e siano conformi alle disposizioni della direttiva pertinente. Per le categorie interessate, le sementi di origine terza possono essere certificate su richiesta se provengono direttamente da sementi di base o certificate ammesse, se la coltura di produzione è stata ispezionata secondo una decisione di equivalenza e se l’esame ufficiale conferma il rispetto delle condizioni di allegato.
Deroga per le barbabietole
Con l’introduzione dell’articolo 30 bis nella direttiva 2002/54/CE, uno Stato membro può, su richiesta, essere esentato in tutto o in parte dall’applicazione della direttiva, salvo l’articolo 20, quando la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle sementi di barbabietole abbiano rilevanza economica minima nel suo territorio.
Proroga del regime transitorio della decisione 98/320/CE
L’articolo 6 modifica la decisione 98/320/CE sostituendo la data del 27 aprile 2005 con quella del 30 settembre 2005, al fine di mantenere temporaneamente le condizioni comunitarie applicabili alle sementi prodotte nel quadro dell’esperimento fino all’entrata a regime delle nuove disposizioni.
Recepimento, entrata in vigore e valutazione successiva
Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 1° ottobre 2005 e comunicarle alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza; i riferimenti alla direttiva devono comparire nelle disposizioni nazionali o nella loro pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione deve svolgere entro il 1° ottobre 2010 una valutazione dettagliata della semplificazione introdotta, con particolare attenzione agli effetti dei sistemi di sorveglianza sulla qualità delle sementi.
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