Cassazione Penale, Sentenza n. 28844/2026 del 29/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per un reato contravvenzionale in materia antinfortunistica, ritenendo che il fatto fosse già stato giudicato con precedente sentenza dello stesso Tribunale, ancora non irrevocabile. Il Procuratore generale ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l'art. 649 c.p.p. presuppone un giudicato irrevocabile e che nel caso concreto mancava tale presupposto. Ha inoltre osservato che non ricorreva il "medesimo fatto" perché il procedimento attuale riguardava contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, mentre il precedente giudizio riguardava un delitto di lesioni colpose; secondo il ricorrente, i due reati non erano sovrapponibili e potevano concorrere. Il difensore dell'imputato ha replicato invocando l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e, in subordine, l'estinzione del reato per oblazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo fondato il motivo di violazione di legge. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 649 c.p.p. perché non esisteva una precedente sentenza irrevocabile e ha negato anche la preclusione da litispendenza. Ha poi affermato che la contravvenzione antinfortunistica contestata e il delitto di lesioni colpose già giudicato non integravano il medesimo fatto storico, poiché i primi sono reati di mera condotta/pericolo e il secondo è reato di evento/danno; i due illeciti possono concorrere. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica, affinché celebri nuovo giudizio e valuti anche la richiesta di oblazione.
Norme richiamate
art. 649 c.p.p.
Il divieto di bis in idem richiede una precedente decisione irrevocabile sul medesimo fatto; non opera se il precedente giudizio non è definitivo e non può essere esteso a contestazioni non sovrapponibili.
art. 554-ter c.p.p.
È richiamato come base procedurale della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale in composizione monocratica.
art. 611 c.p.p.
La memoria difensiva è stata depositata ai sensi di questa norma nel giudizio di cassazione.
art. 28 c.p.p.
È evocato per spiegare che, nei casi di procedimenti paralleli davanti a uffici diversi, operano i rimedi specifici per i conflitti di competenza, non la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p.
art. 117 Cost.
È richiamato in relazione al parametro convenzionale del ne bis in idem.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
È richiamato come fonte convenzionale del divieto di doppio giudizio sul medesimo fatto.
art. 15 c.p.
È richiamato per escludere l'applicazione del principio di specialità tra reati antinfortunistici e reati di evento come lesioni colpose.
art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008
Norma antinfortunistica oggetto dell'imputazione nel procedimento definito dalla sentenza annullata.
art. 87, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008
Norma richiamata nella contestazione del reato antinfortunistico.
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem ex art. 649 c.p.p. presuppone una precedente decisione irrevocabile; in assenza di irrevocabilità non si forma la preclusione tipica del giudicato.
- La nozione di "medesimo fatto" va intesa in senso storico-naturalistico e richiede la coincidenza di condotta, nesso causale ed evento naturalistico; non basta la mera sovrapposizione parziale della condotta.
- Un reato contravvenzionale di mera condotta o di pericolo e un delitto colposo di evento non coincidono, di regola, nel medesimo fatto e possono concorrere senza determinare preclusione processuale.
- La pendenza di procedimenti paralleli non integra automaticamente il bis in idem quando manchi il giudicato: in tali situazioni occorre verificare gli strumenti propri della litispendenza e dei conflitti di competenza.
- Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata ha errato nell'applicare l'art. 649 c.p.p. a fattispecie non sovrapponibili, la decisione va annullata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, comprese le questioni eventualmente assorbite come l'oblazione.
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