Cassazione Penale, Sentenza n. 11984/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 13/07/2023, che aveva disposto in parte l'appello del Pubblico ministero disponendo misure interdittive: per Colliard Ezio il divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi; per Cappelletti Valerio il divieto temporaneo di esercitare un pubblico ufficio/servizio. I difensori avevano poi depositato rinunce ai ricorsi, segnalandone la motivazione: nel frattempo le misure erano state revocate.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse, rilevando che l'interesse ad impugnare deve essere concreto e perdurare sino alla decisione: poiché le misure cautelari oggetto dei ricorsi erano state revocate, l'impugnazione non mirava più a rimuovere un pregiudizio attuale. Ha disposto l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. a) c.p.p., senza condanna alle spese processuali e senza applicazione della somma aggiuntiva prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse: l'impugnazione deve avere un interesse concreto e attuale, e la mancanza di tale interesse comporta inammissibilità.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato, insieme all'art. 591, per il principio che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e persistere fino alla decisione; la disposizione è stata interpretata nel senso che l'assenza di interesse sopravvenuta (es. revoca della misura) annulla la rilevanza dell'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la somma aggiuntiva a carico della parte soccombente; la Corte ha disposto che, essendo il ricorso inammissibile per carenza d'interesse, non si procede alla condanna a spese né all'applicazione della somma aggiuntiva.
Giurisprudenza richiamata
Cass. Sez.1, n. 1695 del 19/03/1998 (Papajani); Sez.1, n. 3431 del 06/06/1995 (Furnarí); Sez.6, n. 3326 del 28/11/2014 (Papa)
I precedenti richiamati definiscono il concetto di interesse all'impugnazione: deve mirare a rimuovere un pregiudizio concreto e persistere fino alla decisione; non è sufficiente chiedere la correzione teorica della decisione senza un vantaggio pratico attuale.
Massime di principio
- L'impugnazione è ammissibile solo se sussiste un interesse concreto e attuale: se l'atto impugnato ha perso effetti (es. revoca della misura cautelare), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La perdita dell'interesse sopravvenuta durante il processo porta in genere all'inammissibilità dell'impugnazione; la parte può comunque rinunciare espressamente al ricorso, come avvenuto nel caso.
- Per conservare l'interesse all'impugnazione è necessario che l'impugnante dimostri un pregiudizio pratico e attuale cagionato dal provvedimento impugnato fino alla decisione; il mero interesse teorico o di principio non è sufficiente.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per carenza d'interesse, il giudice può non pronunciare condanne alle spese o somme aggiuntive se ritiene che la sopravvenuta mancanza di interesse renda ingiustificata la sanzione economica.
- Consiglio pratico: se si impugna un provvedimento cautelare, monitorare tempestivamente l'eventuale revoca o cessazione degli effetti. In caso di revoca, valutare la rinuncia all'impugnazione o predisporre motivi che dimostrino un "pregiudizio residuo" per conservare l'interesse.
- Se si teme la perdita dell'interesse, considerare strumenti alternativi (es. istanze per ottenere ristoro o declaratoria su effetti passati) purché autorizzino un vantaggio pratico attuale che giustifichi l'impugnazione.
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