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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04014/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace di Legnago, l'imputata ha depositato personalmente un'istanza di rimessione del processo ex art. 45 c.p.p., poi trasmessa alla Corte di cassazione dal giudice procedente ai sensi dell'art. 46 c.p.p. Il ricorso non riguarda il merito della responsabilità per un reato contestato, ma la domanda incidentale di rimessione. La Corte ha però rilevato che dagli atti non risultava la notificazione della richiesta alle altre parti del processo, essendo stata al più inviata in modo irregolare tramite raccomandata semplice o posta elettronica non certificata. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che mancava un presupposto indefettibile di ammissibilità dell'istanza, con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo perché non risultava adempiuto l'onere di notifica alle altre parti previsto dall'art. 46, commi 1 e 4, c.p.p. La notificazione alla controparte, inclusi il pubblico ministero e le altre parti del processo, è considerata condizione imprescindibile di ammissibilità, non surrogabile da invii informali o equipollenti. Conseguentemente, la richiedente è stata condannata al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.p.

    disciplina l'istituto della rimessione del processo; nel caso concreto è stata proposta un'istanza ai sensi di tale norma, ma senza che ne ricorressero i presupposti di ammissibilità rilevati dalla Corte.

  • art. 46 c.p.p.

    la richiesta di rimessione deve essere notificata entro sette giorni, a cura del richiedente, alle altre parti del processo, a pena di inammissibilità; la Corte ribadisce che si tratta di una condizione indefettibile, non suscettibile di equipollenti.

  • art. 45 e seguenti c.p.p.

    la Corte richiama il quadro normativo dell'istituto della rimessione per evidenziare il difetto dei presupposti richiesti.

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione del processo è inammissibile se non viene notificata, nei modi e nei termini di legge, a tutte le altre parti del procedimento.
  • L'onere di notifica dell'istanza di rimessione ha natura di condizione indefettibile di ammissibilità e non può essere sostituito da invii informali, raccomandate semplici o posta elettronica non certificata.
  • Nel procedimento di rimessione, il pubblico ministero rientra tra le "altre parti" che devono ricevere la notifica dell'istanza.
  • Quando l'istanza di rimessione è dichiarata inammissibile, può essere disposta la condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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