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Sentenza

Sentenza n. 1104/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Lecce (Ufficio occupazioni suolo pubblico) n. -OMISSIS-, notificata il 25.6.2026, con cui, in ossequio al combinato disposto di cui all'art. 20 Codice della Strada e art. 3 commi 16 e ss. L.94/2009, si ordina la rimozione di tutte le attrezzature installate su suolo pubblico il ripristino dei luoghi, nonché si dispone la chiusura dell'attività commerciale de qua per gg. 5; ove occorra, dei verbali di accertamento presupposti ed in particolare del verbale di accertamento dell’8.5.2026 non meglio conosciuto e mai notificato.

Giustizia amministrativa202600651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale che dispone la rimozione delle attrezzature installate su suolo pubblico, il ripristino dei luoghi e la chiusura dell’attività commerciale per cinque giorni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale adottata dal Comune di Lecce ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada e dell’art. 3, commi 16 e seguenti, della l. n. 94/2009. L’atto contestato ordinava la rimozione delle attrezzature installate sul suolo pubblico, il ripristino dei luoghi e la chiusura dell’esercizio per cinque giorni; erano inoltre contestati, ove occorrenti, i verbali di accertamento presupposti, incluso un verbale dell’8 maggio 2026 non conosciuto né notificato. Il ricorrente deduceva la propria posizione di titolare dell’attività commerciale e di precedente autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, scaduta e oggetto di procedimento di rinnovo. In sede cautelare monocratica era stata sospesa interinalmente l’efficacia dell’ordinanza limitatamente alla chiusura dell’esercizio, in considerazione del pregiudizio dedotto e dell’avvio del procedimento di rinnovo. Prima della decisione collegiale, il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il nuovo permesso di occupazione di suolo pubblico e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità dell’ordinanza e dei verbali presupposti. La sopravvenienza decisiva è stata individuata nell’ottenimento, da parte del ricorrente, del permesso di occupazione di suolo pubblico, circostanza che ha fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione. Le spese sono state compensate, tenuto conto della richiesta della parte ricorrente e della mancata costituzione del Comune. La pronuncia è stata resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa comunicazione dell’avviso alle parti.

Norme richiamate

  • art. 20 Codice della strada

    Richiamato nell’ordinanza impugnata quale base normativa per gli ordini relativi all’occupazione del suolo pubblico.

  • art. 3, commi 16 e seguenti, l. 94/2009

    Richiamato nell’ordinanza impugnata quale ulteriore fondamento delle misure adottate, compresa la chiusura dell’attività.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base del decreto monocratico che ha sospeso interinalmente l’efficacia dell’ordinanza limitatamente alla chiusura dell’esercizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previa formulazione dell’avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’ottenimento, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo necessario per lo svolgimento dell’attività contestata può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento repressivo, quando venga meno l’utilità concreta e attuale della decisione giudiziale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso e preclude l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
  • In presenza della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente e della mancata costituzione dell’amministrazione, le spese possono essere compensate.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOccupazione di suolo pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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