Sentenza n. 546/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n.1811/2024 R.G. 3504/23 , avente ad oggetto riconoscimento carta docente per gli anni 20-21 , 21-22 , 22-23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1811/2024, relativa al riconoscimento della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’amministrazione all’adozione dei provvedimenti conseguenti e al pagamento delle somme spettanti, quantificate in euro 1.500,00. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la notifica del titolo, nonché l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall’istanza della parte. Il commissario opera senza compenso, poiché l’incarico è ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha inoltre precisato l’obbligatorietà del munus, le modalità di deposito telematico degli atti e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell’esecuzione. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non spontaneamente eseguito.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine il cui inutile decorso, dopo la notifica del titolo, consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi relativi alla legge n. 89/2001, è stata applicata analogicamente alle ulteriori condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Fondano la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese, facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari per le fasi di studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo quando risultino provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il titolo entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte entro un ulteriore termine stabilito nella sentenza.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente può essere svolto senza compenso autonomo quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione può essere estesa analogicamente alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali, debitamente compilato, firmato digitalmente e trasmesso all’indirizzo PEC previsto per il PAT.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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