Cassazione Civile, Ordinanza n. 03404/2024 del 06/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2005 emesso da un Comune e la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che l'iscrizione a ruolo fosse tardiva per decadenza, perché la disciplina applicabile ratione temporis avrebbe imposto la riscossione entro il 31 dicembre 2006; deduceva inoltre la prescrizione quinquennale e contestava la validità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata presso il domicilio nelle mani di una persona convivente che assumeva incapace per analfabetismo. Con il terzo motivo lamentava che i giudici di merito non avessero esaminato la censura con cui aveva contestato la declaratoria di inammissibilità, in primo grado, del secondo motivo di impugnazione per difetto di contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione. I motivi di ricorso sono stati proposti ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., denunciando violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla decadenza, osservando che la legge n. 296/2006 ha elevato a cinque anni il termine decadenziale per l'accertamento ICI e si applica anche ai rapporti d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore; nel caso concreto, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina il termine triennale non era ancora maturato, sicché l'ente impositore poteva legittimamente avvalersi del nuovo termine più lungo. Quanto al motivo formulato anche come omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c., la Corte ha richiamato i rigorosi limiti del vizio di motivazione dopo la riforma del 2012, rilevando che il ricorrente in realtà mirava a contestare il ragionamento decisorio del giudice di merito e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La censura sulla prescrizione non è stata accolta, sia perché assorbita o comunque non decisiva nel ragionamento della Corte, sia perché la doglianza circa la nullità della notifica non ha condotto a cassazione. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge è stata invocata dal ricorrente per contestare la disciplina applicata ai termini di decadenza e di prescrizione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare il mero cattivo esercizio del potere di valutazione del giudice di merito o la ricostruzione logica della decisione.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulti, oltre ai modi e tempi della sua deduzione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La deduzione del vizio di omesso esame deve essere supportata dal deposito degli atti rilevanti nei modi prescritti.
art. 72 d.lgs. n. 507/1993
Richiamato dal ricorrente per sostenere la decadenza; la Corte ne ha escluso la decisività alla luce della sopravvenuta disciplina più ampia della legge n. 296/2006.
art. 11 d.lgs. n. 504/1992
Indicata dalla Corte come originaria disciplina della liquidazione e accertamento dell'ICI, poi abrogata dalla legge n. 296/2006.
art. 1, comma 161, l. n. 296/2006
Ha elevato da tre a cinque anni il termine di decadenza per l'accertamento dei tributi locali, applicandosi anche ai rapporti d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
art. 1, comma 171, l. n. 296/2006
La Corte lo richiama per affermare l'applicabilità della nuova disciplina anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1 gennaio 2007.
art. 139 c.p.c.
Evocato dal ricorrente per contestare la validità della notificazione dell'avviso di accertamento effettuata a persona convivente.
art. 2948 n. 4 c.c.
Evocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione quinquennale del credito tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
legge n. 228/2012
Richiamata come norma che ha modificato il regime dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è ammissibile quando la doglianza mira soltanto a contestare la valutazione delle prove o la logica della motivazione.
- Quando una legge sopravvenuta estende il termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento, essa può applicarsi anche ai rapporti d'imposta anteriori, se il termine previgente non era ancora maturato alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
- In materia di tributi locali, il termine decadenziale per l'accertamento va verificato tenendo conto della disciplina vigente e delle eventuali norme transitorie che ne prevedano l'applicazione ai periodi d'imposta precedenti.
- La notifica dell'atto impositivo e l'eventuale contestazione della sua nullità devono essere dedotte in modo specifico e, se si invoca l'omesso esame, occorre dimostrare la decisività del fatto storico trascurato.
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