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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36899/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Un privato aveva chiesto il rilascio dell’attestato di libera circolazione per un’opera attribuita ad Alberto Burri. L’Ufficio esportazione di Verona aveva negato l’attestato e avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse storico-artistico. Il privato aveva impugnato il diniego, ottenendo in appello l’annullamento del provvedimento da parte del Consiglio di Stato per difetto di motivazione e inadeguatezza della valutazione tecnica. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe applicato un concetto di danno al patrimonio culturale nazionale estraneo alla fattispecie; 2) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della discrezionalità tecnica/amministrativa, lamentando che il giudice avesse sostituito la propria valutazione a quella dell’amministrazione; 3) eccesso di potere giurisdizionale e violazione dell’art. 111, ottavo comma, Cost., per omessa declaratoria di improcedibilità dell’appello in presenza di un sopravvenuto provvedimento di dichiarazione di interesse culturale non impugnato; 4) contrasto con il diritto dell’Unione europea e con gli obblighi di tutela del patrimonio culturale, assumendo che l’annullamento del diniego avrebbe indebitamente favorito la circolazione del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formulati come censure di eccesso di potere giurisdizionale, in realtà tendevano a contestare errori interpretativi o valutazioni di merito del Consiglio di Stato, oppure a sollecitare una nuova valutazione della motivazione amministrativa. La Corte ha ribadito che il sindacato delle Sezioni Unite sui vizi di giurisdizione non copre gli errores in iudicando o in procedendo, né consente di riesaminare l’idoneità della motivazione amministrativa o la discrezionalità tecnica quando il giudice speciale si sia limitato a controllarne la legittimità. Il Consiglio di Stato, secondo la Corte, non aveva imposto all’amministrazione un esito vincolato, ma si era limitato a rilevare la carenza di motivazione del diniego, lasciando intatto il potere amministrativo di riesaminare la domanda. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite; è stata esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 65 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    La norma distingue tra beni già dichiarati di interesse culturale e beni non ancora dichiarati, prevedendo per questi ultimi uno speciale regime di autorizzazione alla libera circolazione oltre una certa anzianità dell’opera.

  • art. 68 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    È la disposizione richiamata per il procedimento di attestato di libera circolazione; la Corte osserva che il controllo del giudice amministrativo sulla relativa valutazione tecnica resta nei limiti della legittimità.

  • art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l’opera fosse stata successivamente dichiarata di interesse culturale; la Corte rileva che questa censura attiene a un profilo di legittimità estraneo al sindacato per motivi di giurisdizione.

  • artt. 35 e 39 c.p.a.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la sopravvenuta improcedibilità dell’appello; la Corte ritiene la doglianza una censura di violazione di legge, non deducibile come motivo di giurisdizione.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di interesse ad agire; la Corte lo considera anch’esso invocato impropriamente come vizio di giurisdizione.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    La Corte ribadisce che il controllo sulle sentenze del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione non si estende agli errores in iudicando o in procedendo.

  • artt. 36 e 167 TFUE

    Richiamati dal ricorrente per sostenere il contrasto con il diritto dell’Unione; la Corte esclude che la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato tali parametri, poiché si è limitata a censurare la motivazione del diniego.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in ragione della natura pubblica della parte ricorrente.

Massime di principio

  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore sussiste solo quando il giudice speciale applichi o crei una norma inesistente, non quando compia un’interpretazione, anche severa o discutibile, della normativa vigente.
  • Le Sezioni Unite non possono sindacare, sotto il profilo dei motivi inerenti alla giurisdizione, eventuali errori di interpretazione o di applicazione della legge commessi dal giudice amministrativo: tali errori, se esistenti, integrano al più violazione di legge.
  • Il controllo del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione nei beni culturali resta un controllo di legittimità; il sindacato è consentito quando il provvedimento difetti di adeguata motivazione o presenti vizi sintomatici di eccesso di potere, non quando si risolva in una semplice diversa valutazione di merito.
  • L’annullamento di un diniego per difetto di motivazione non invade la sfera riservata all’amministrazione se non impone un esito vincolato: l’amministrazione conserva il potere di riesaminare la domanda e di adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
  • Una censura che denunci la mancata declaratoria di improcedibilità o altre violazioni processuali davanti al giudice speciale non può essere trasformata in motivo di giurisdizione, quando in sostanza mira a far valere un errore in procedendo o una violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost. contro le sentenze dei giudici speciali resta confinato ai soli vizi di giurisdizione in senso stretto e non consente una rivalutazione del merito amministrativo o della sufficienza della motivazione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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