Cassazione Penale, Sentenza n. 20713/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha dichiarato che il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente escluso la detenzione domiciliare per presunto superamento del limite di due anni, nonostante la pena residua fosse inferiore ai due anni. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 16/03/2023 che ha rigettato la richiesta di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l'inammissibilità della detenzione domiciliare con riferimento alla pena di 3 anni per detenzione illecita di stupefacenti (art.73 DPR 309/1990). Il motivo principale del ricorso è l'erronea applicazione dell'art.47-ter (comma 1-bis) dell'Ordinamento Penitenziario: il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto superato il limite di pena previsto per la detenzione domiciliare, nonostante lo stesso provvedimento indicasse che la pena residua da espiare fosse pari ad anni 1, mesi 11 e giorni 14, valore entro il limite biennale previsto dalla norma.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354)
"la detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena (...)"
La Corte interpreta la norma nel senso che la detenzione domiciliare è ammissibile quando la pena residua da espiare non supera i due anni, anche se la pena originaria è superiore; pertanto il calcolo della pena residua è decisivo per verificare l'ammissibilità.
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma che incrimina la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; dal suo accertamento deriva la condanna che ha determinato l'esecuzione della pena oggetto della richiesta di misure alternative.
Massime di principio
- Per valutare l'ammissibilità della detenzione domiciliare va considerata la pena residua da espiare, non la pena originaria: se la residua è pari o inferiore a due anni, la misura è teoricamente applicabile anche se la pena iniziale è più alta.
- Il giudice deve motivare correttamente il calcolo della pena residua; un errore nel computo o nell'applicazione del limite biennale può portare all'annullamento del provvedimento in sede di impugnazione.
- La detenzione domiciliare e l'affidamento in prova sono istituti distinti con criteri e limiti diversi: il rigetto automatico di una misura non implica automaticamente il rigetto dell'altra, e ciascuna va valutata sui suoi presupposti specifici.
- In caso di controversie sul superamento del termine di pena previsto dalla norma, è opportuno verificare con precisione la consistenza della pena residua (anni, mesi, giorni) e documentarla nel provvedimento per evitare vizi di ammissibilità.
- Se il pubblico ministero o la Corte rilevano un errore di diritto sul punto, la pronuncia può essere annullata con rinvio per nuovo esame da parte del Tribunale di merito.
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