Ordinanza n. 5583/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 6 agosto 2026, n. 461, pubblicata sul B.U.R.C. n. 44 del 17 agosto 2026, con oggetto: “Prestazioni di Radioterapia erogate dalle strutture private accreditate - Determinazioni per l’esercizio 2026”; b) se e in quanto occorra, della nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 31 agosto 2026 con cui è stato costituito il “Tavolo Tecnico regionale in materia di radioterapia” e sono stati designati i componenti rappresentativi del settore privato accreditato; c) se e in quanto occorra, della nota prot. 003974/u del 2 settembre 2026, con cui l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord ha convocato la ricorrente presso la sede dell’ente per la sottoscrizione del contratto ai sensi della DGRC 461/2026; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale che disciplina le prestazioni di radioterapia erogate dalle strutture private accreditate per il 2026, nonché gli atti connessi relativi al tavolo tecnico e alla convocazione per la sottoscrizione del contratto
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la delibera regionale 6 agosto 2026, n. 461, relativa alle prestazioni di radioterapia per l’esercizio 2026, e gli atti connessi. La censura centrale riguarda l’insufficienza del budget assegnato e l’irragionevolezza della scelta di mantenerlo invariato nonostante il significativo aumento delle tariffe, con possibile compromissione della capacità di assicurare il fabbisogno assistenziale di radioterapia.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure né la domanda cautelare. Ha disposto l’acquisizione, dalla ricorrente e dalle amministrazioni resistenti, di chiarimenti documentati sulla possibile compromissione dei livelli essenziali di assistenza per i pazienti che necessitano di radioterapia, da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha rinviato la decisione cautelare alla camera di consiglio del 17 novembre 2026 e, fino a tale data, ha confermato gli effetti del decreto cautelare n. 2397/2026.
Massime di principio
- L’aumento delle tariffe delle prestazioni erogate da strutture sanitarie accreditate non comporta, da solo, un obbligo regionale di incrementare i budget assegnati: la programmazione sanitaria e la determinazione dei tetti di spesa rientrano nella discrezionalità regionale, entro i limiti delle risorse disponibili e degli equilibri di finanza pubblica.
- Quando sono in discussione prestazioni salvavita, il mantenimento invariato del budget può essere sottoposto a sindacato per illogicità, carenza istruttoria o violazione degli obblighi di garanzia dell’assistenza sanitaria se rischia di rendere impossibile soddisfare il fabbisogno assistenziale programmato.
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