Cassazione Penale, Sentenza n. 10925/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale delle misure di prevenzione che aveva ritenuto competente il giudice civile ordinario per disporre la restituzione della patente revocata dal Prefetto ai sensi dell'art. 120 c.d.s.; il ricorrente sosteneva che il giudice della prevenzione poteva modulare il trattamento preventivo (anche ordinando la restituzione della patente) in ragione di sopravvenute esigenze familiari e lavorative e censurava l'interpretazione secondo cui la giurisdizione spettasse esclusivamente al giudice civile
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio che l'impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida rientra nella competenza del giudice civile ordinario (art. 9 c.p.c.), richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e le pronunce della Corte costituzionale che hanno eliminato l'automatismo della revoca (da "provvede" a "può provvedere"). Ha quindi respinto il motivo del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1"
La Corte ricostruisce il contenuto della norma e ricorda che, per effetto delle pronunce costituzionali, il tenore normativo non è più un comando automatico di revoca ma deve essere interpretato in modo da permettere una valutazione di necessità/opportunità; però la giurisdizione per le impugnazioni resta del giudice ordinario
art. 75, comma 1, lett. a), DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (richiamato)
Norma richiamata come limite al rilascio della patente in presenza di determinate misure o divieti previsti nel testo unico sugli stupefacenti; citata a supporto della portata normativa dell'art. 120 c.d.s.
art. 9 cod. proc. civ. (competenza ordinaria del tribunale)
Richiamata per affermare che il giudizio di opposizione al provvedimento di revoca della patente è devoluto alla competenza del tribunale in quanto questione relativa a posizione di diritto soggettivo
Corte Costituzionale, sentenze n. 22/2018, n. 24/2020, n. 99/2020
"...il secondo comma della menzionata disposizione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto 'provvede' - invece che 'può provvedere'..."
Le pronunce hanno censurato l'automatismo della revoca prefettizia, imponendo che la revoca sia valutata con riferimento alla necessità/opportunità nel singolo caso e non in modo meccanico
Sezioni Unite Corte di Cassazione (es. Sez. U, n. 26391/2020 e n. 10406/2014)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che il provvedimento prefettizio di revoca della patente non è assimilabile a sanzioni amministrative di circolazione e che il relativo contenzioso è devoluto al giudice ordinario (tribunale), essendo in gioco diritti fondamentali come la libertà di circolazione
Massime di principio
- La revoca prefettizia della patente di guida, anche se collegata a misure di prevenzione o di sicurezza, è soggetta al sindacato giurisdizionale del giudice ordinario (tribunale) e non del giudice della prevenzione o del giudice di pace
- Dopo le pronunce della Corte costituzionale la revoca non è più automatica: l'Amministrazione deve valutare l'opportunità/necessità della revoca alla luce delle circostanze concrete, ma la decisione resta impugnabile davanti al giudice civile
- Se si contesta la revoca della patente occorre proporre l'opposizione davanti al tribunale (o riassumere la causa nei termini di legge se già stata esperita dinanzi ad altro giudice), sollevando argomenti su eccesso di provvedimento, disparità di trattamento, proporzionalità e concreta incidenza sulla reinserzione lavorativa
- Se l'obiettivo è ottenere la 'restituzione' della patente in relazione a mutate esigenze personali o lavorative, è più efficace chiedere al giudice ordinario la declaratoria di illegittimità o l'annullamento del provvedimento prefettizio piuttosto che rivolgersi al giudice delle misure di prevenzione
- È utile documentare elementi di riabilitazione, integrazione lavorativa o familiare e proporre argomentazioni di proporzionalità e ragionevolezza per persuadere l'Amministrazione o il giudice della non necessità della revoca
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10688/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10689/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10690/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10691/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10693/2023 del 14/03/2023
- Sentenza penale · 14 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10695/2023 del 14/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →