Sentenza n. 2104/2026 - Milano, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 43/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 175/2022 del Tribunale di Sondrio - Sezione Lavoro, pubblicata in data 24 luglio 2023, notificata in data 27.07.2023 e passata in giudicato, con la quale il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sondrio - Sezione Lavoro, n. 43/2023, relativa all'accredito della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 43/2023 del Tribunale di Sondrio - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente a fruire, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, del beneficio annuale di euro 500,00 previsto per la formazione e l'aggiornamento del docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.000,00 mediante la Carta elettronica del docente. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha provveduto tardivamente all'accredito delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha dato esecuzione, seppure tardivamente e dopo la proposizione del ricorso, al giudicato civile e che il ricorrente ha così conseguito il bene della vita perseguito. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'avvio del giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 600,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione ridotta è stata giustificata dalla natura seriale del contenzioso e dall'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Indicato dalla sentenza del giudice civile quale base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Richiamato per le modalità di fruizione del beneficio della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il conseguimento del bene della vita determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la regolazione delle spese a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento tardivo dell'amministrazione successivo all'introduzione del giudizio giustifica la condanna alle spese, anche se il ricorso non richiede più una pronuncia esecutiva sul giudicato.
- La natura seriale e standardizzata del contenzioso può essere valorizzata dal giudice nella liquidazione delle spese, determinandone una quantificazione contenuta rispetto all'attività difensiva ordinaria.
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