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Sentenza

Sentenza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Treviso, con riguardo al pagamento delle differenze retributive dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 191/2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, pubblicata il 18 marzo 2025. Il ricorso si è reso necessario poiché l’Amministrazione ha provveduto al pagamento delle differenze retributive dovute soltanto dopo la notificazione del ricorso introduttivo. In camera di consiglio la ricorrente ha dato atto dell’avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva integralmente dato esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle differenze retributive. Ai fini della regolazione delle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, valutando la complessiva fondatezza della pretesa azionata nel giudizio di ottemperanza e considerando che l’esecuzione era intervenuta solo dopo la notificazione del ricorso. Le spese sono state quindi poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre imposte e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata; la disposizione è stata applicata perché il Ministero ha eseguito la sentenza mediante il pagamento delle differenze retributive.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il provvedimento giurisdizionale posto a fondamento dell’azione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa e la ragione per cui l’esecuzione è intervenuta.
  • Se l’amministrazione esegue la sentenza soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, tale circostanza può giustificare l’addebito delle spese di lite all’amministrazione, anche in caso di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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