Ordinanza n. 345/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a – del provvedimento n. 40 del 24.11.2025 (prot. n. 294287 dell’1.12.2025), notificato in data 4.12.2025, con il quale il Direttore del Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia – Servizio Rigenerazione Urbana – Ufficio Permessi di Costruire del Comune di Salerno ha respinto la domanda di p.d.c. della Sig.ra Mariaclara Senatore per il recupero abitativo del sottotetto nell’immobile alla Via Santa Maria della Consolazione 29, ai sensi della L.R.C. 15/2000; b – del provvedimento del Comune di Salerno n. 242918 del 3.10.2025, di comunicazione motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; c – del parere dirigenziale 162 del 29.09.2025; d – del provvedimento n. 7 del 23.01.2024 (prot. n. 24571), del parere n. 167 del 4.12.2023 prot. n. 271528/2023; e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per il recupero abitativo di un sottotetto, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale di permesso di costruire relativo al recupero abitativo di un sottotetto ai sensi della legge regionale campana n. 15/2000, nonché la comunicazione dei motivi ostativi, i pareri dirigenziali e gli ulteriori atti istruttori connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. La questione tecnica rilevante ai fini della decisione riguarda l'accertamento se l'intervento determini concretamente un aumento del carico insediativo non consentito dal PSAI nella zona interessata.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario disporre, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione istruttoria mediante l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, organismo dotato delle competenze tecniche necessarie. Il verificatore dovrà depositare entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, curata dalla ricorrente, una relazione sul quesito relativo all'eventuale aumento concreto del carico insediativo non consentito dal PSAI. Il verificatore è stato autorizzato a estrarre gli atti di causa e a richiedere alle parti la documentazione necessaria non presente negli atti. Il compenso è stato determinato provvisoriamente in euro 800,00, omnicomprensivi, a carico della ricorrente. Le esigenze cautelari sono state ritenute soddisfacibili mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, fissata per l'11 giugno 2026, senza concessione di una specifica misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Se l’ordinanza dispone una verificazione ovvero, se indispensabile, una consulenza tecnica, il collegio nomina un organismo verificatore o un consulente, indicando il quesito e fissando il termine per il deposito della relazione.
La norma è stata applicata per disporre una verificazione tecnica necessaria alla decisione, individuando l'organismo verificatore, il quesito e il termine per il deposito della relazione.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione motivi ostativi
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione comunale dei motivi ostativi, impugnata insieme al diniego finale; l'ordinanza non esamina la relativa legittimità.
L.R.C. 15/2000
recupero abitativo del sottotetto
La legge regionale è indicata quale disciplina invocata per la domanda di permesso di costruire; l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia edilizio-urbanistica dipende da un accertamento tecnico specialistico sul concreto impatto dell'intervento rispetto alla disciplina di piano, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., individuando un organismo pubblico dotato delle competenze pertinenti.
- L'ordinanza che dispone la verificazione deve formulare uno o più quesiti tecnici specifici, stabilire il termine per il deposito della relazione e può autorizzare il verificatore ad acquisire gli atti di causa e a richiedere alle parti la documentazione necessaria.
- Le esigenze cautelari possono essere ritenute adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di adottare una distinta misura cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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