Sentenza del 30/01/2018 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Giudizio di primo grado - Contraddittorio non regolarmente costituito - Nullità sentenza pronunciata - Rimessione della causa al Giudice a quo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria davanti alla quale il processo era stato incardinato è stata ritenuta nulla. La causa deve essere rimessa al giudice a quo, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, affinché il contraddittorio venga regolarmente costituito e sia sanata la violazione del diritto di difesa verificatasi nel primo grado.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Nel ricorso introduttivo il contribuente aveva indicato e convocato la controparte davanti a una Commissione Tributaria diversa da quella presso la quale il processo era stato successivamente incardinato. Ne è derivata una irregolare costituzione del contraddittorio e una lesione del diritto di difesa della parte resistente, poiché il giudizio si è svolto davanti a un collegio diverso da quello indicato nell'atto introduttivo.
Norme richiamate
Art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Prevede la rimessione della causa al giudice di primo grado quando si è verificata una nullità del procedimento o della sentenza derivante da una irregolare instaurazione o costituzione del contraddittorio.
Art. 24 della Costituzione
Tutela il diritto di difesa. La decisione resa in un processo svolto davanti a un giudice diverso da quello indicato nell'atto introduttivo, con conseguente irregolare costituzione del contraddittorio, viola tale diritto.
Massime di principio
- L'indicazione del giudice competente e la corretta instaurazione del processo tributario sono essenziali per garantire il diritto di difesa delle parti.
- Se la controparte viene convocata davanti a un organo giudicante diverso da quello davanti al quale il processo viene effettivamente trattato, il contraddittorio può risultare viziato.
- La decisione pronunciata in presenza di una simile irregolarità è nulla e non può essere semplicemente confermata nel merito.
- In caso di violazione del contraddittorio nel primo grado, il giudice deve rimettere la causa al giudice di primo grado competente per consentire la regolare partecipazione delle parti.
- Gli errori relativi all'organo giudiziario indicato nell'atto introduttivo devono essere verificati tempestivamente, poiché possono compromettere la validità dell'intero procedimento e della sentenza.
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