Cassazione Penale, Sentenza n. 9380/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per presunta carenza di motivazione circa l'applicazione della recidiva specifica. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare precedenti penali datati senza valutare che le condanne risalivano a fatti lontani nel tempo e senza spiegare perché il reato recente sarebbe indice di una maggiore pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente valorizzato le precedenti condanne, in particolare la presenza di reati della stessa indole (anche uno specifico), per ritenere la proclività a delinquere del ricorrente e la sua resistenza all'effetto dissuasivo delle condanne precedenti. Tali valutazioni sono state ritenute sufficientemente motivate e quindi la censura è infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma del codice penale che individua il reato contestato (ricettazione). Viene indicata come titolo di reato per cui Minervini è stato condannato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione relativo alla nullità o insufficienza della motivazione: il ricorrente ha denunciato la carenza di motivazione sull'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto che la motivazione era invece adeguata, avendo collegato i precedenti e la natura degli stessi alla maggiore pericolosità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. La Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento procedurale relativo al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto previsto per il procedimento di cassazione in determinate ipotesi; citato quale parametro procedurale seguito nel giudizio.
art. 8, D.L. n. 198/2022
Ulteriore riferimento normativo procedurale circa il contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione; citato come norma applicata al trattamento del ricorso.
Massime di principio
- La recidiva può essere riconosciuta quando i precedenti mostrano una vicinanza di fattispecie e indicano una proclività a delinquere, anche se alcune condanne sono anteriori nel tempo; è necessario però che il giudice motivi il collegamento tra precedenti e pericolosità attuale.
- Il giudice di merito può basare la sua valutazione sulla persistenza di comportamenti simili e sulla resistenza dell'imputato all'effetto rieducativo delle condanne precedenti; tale valutazione, se adeguatamente esposta, è difficilmente sindacabile in cassazione.
- Un'argomentazione difensiva generica che si limiti a sottolineare l'anzianità delle condanne senza fornire elementi concreti che dimostrino il recupero o l'assenza di pericolosità sociale è insufficiente a far ritenere carente la motivazione.
- In cassazione la doglianza per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), richiede che venga dimostrata l'effettiva mancanza o illogicità della motivazione del giudice di merito; la mera divergenza valutativa non è di per sé sufficiente.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.
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