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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09340/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la decisione di merito che confermava la condanna per omicidio stradale, con esclusione dell'attenuante richiesta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare per il reato di omicidio stradale. Con un solo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante speciale prevista dall'art. 589-bis, comma 7, c.p., sostenendo in sostanza che l'evento non sarebbe stato esclusiva conseguenza della propria condotta per il concorso causale della vittima. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproponeva una censura già esaminata e confutata in appello con motivazione logica e coerente; ha inoltre richiamato gli accertamenti di merito secondo cui non era provato alcun effettivo contributo causale della vittima, né condotte inappropriate della stessa, mentre l'imputato aveva visto la persona offesa già impegnata sull'attraversamento pedonale e aveva quindi tempo per fermarsi e concederle la precedenza.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    L'attenuante ad effetto speciale è configurabile quando l'evento non sia conseguenza esclusiva dell'azione od omissione dell'agente; richiede dunque l'accertamento di un concorso di colpa, anche minimo, della vittima.

  • art. 589-bis c.p.

    Norma incriminatrice dell'omicidio stradale oggetto della condanna confermata in appello.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, è inammissibile.
  • L'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. presuppone che l'evento non sia riconducibile in via esclusiva alla condotta del colpevole; è quindi necessario un accertamento concreto di un concorso causale della vittima, anche se minimo.
  • Non basta invocare in astratto una possibile compromissione delle capacità della vittima o una generica incidenza della sua condotta: occorre che tali elementi risultino provati e abbiano avuto una reale efficacia causale nella produzione del sinistro.
  • Quando dagli accertamenti di merito risulta che il conducente ha visto o poteva vedere la persona offesa impegnata nell'attraversamento e aveva tempo per arrestarsi, non è configurabile il concorso di colpa della vittima idoneo a fondare l'attenuante speciale.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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